Premessa
VISTA la vigente normativa nazionale in materia di Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro (L. 10.4.1991 n.125 e successive modificazioni ed integrazioni).
CONSIDERATO il vigente accordo contrattuale del Comparto Università.
VALUTATO il disposto dello Statuto dell'Università degli Studi di Milano in merito all’attuazione del principio di pari opportunità (art.6 - Principi organizzativi e di amministrazione).
TENUTO CONTO di quanto stabilito dal Regolamento Generale dell’Universita’ degli Studi di Milano per dare concreta attuazione ai principi di parità di trattamento e di uguaglianza sostanziale di opportunità tra lavoratrici e lavoratori dell’ateneo (art.8 – Comitato per le Pari Opportunità).
VISTO il Decreto Rettorale n. 246485 del 22.12.2006, con cui è stato emanato il Regolamento per la costituzione ed il funzionamento del Comitato Pari Opportunità dell'Università degli Studi di Milano
PRESO ATTO delle modifiche ed integrazioni al Regolamento medesimo proposte ed approvate dal CPO dell’Ateneo, nella seduta plenaria del 18 giugno 2008, relativamente alla modifica dell’Art. 1 per quanto attiene alla elezione della rappresentanza delle componente del personale docente, nonché nella seduta del 10 luglio 2008, per quanto attiene all’integrazione all’Art.5-punto 4 circa la per la definizione delle modalità di funzionamento
VISTE le delibere di approvazione formulate dal Senato Accademico nella seduta del 16 settembre 2008 dal Consiglio di Amministrazione in data 30 settembre 2008
DECRETA
è emanato il nuovo Regolamento per la costituzione ed il funzionamento del Comitato Pari Opportunità dell'Università degli Studi di Milano, modificato secondo le indicazioni di cui in premessa, il cui testo è allegato al presente Decreto del quale costituisce parte integrante.
Il Regolamento, così modificato, entra in vigore dal giorno successivo alla data del presente Decreto.
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Art. 1 – Composizione
1.
- Il Comitato Pari Opportunità dell’Università degli Studi di Milano (di seguito Comitato) è costituito, in maniera paritetica, dalle/dai seguenti componenti:
- 4 rappresentanti scelti tra il personale docente;
- 4 rappresentanti scelti tra il personale tecnico-amministrativo;
- 3 rappresentanti scelti all’interno della componente studentesca;
- 1 in rappresentanza dei dottorandi, specializzandi ed assegnisti
così individuati
- 3 rappresentanti eletti del personale docente.
In caso di parità di preferenze, verrà scelto il candidato della fascia che, altrimenti, non sarebbe rappresentata
- 3 rappresentanti eletti del personale tecnico-amministrativo;
- 2 rappresentanti eletti della componente studentesca, che assicuri la rappresentativita’ dei livelli di corsi di studio.
- 1 rappresentante eletto dei dottorandi, specializzandi ed assegnisti
Inoltre per ciascuna delle componenti universitarie del personale docente/ricercatore, personale tecnico–amministrativo, studenti, una/un ulteriore rappresentante sarà designato dagli Organi Accademici nell’ambito dei propri componenti.
- In prima applicazione, fanno inoltre parte del Comitato, la/il Delegata/o Rettorale di Ateneo per le Pari Opportunità, nonché la/il Delegata/o Rettorale per Disabilità ed Handicap ed il Direttore Amministrativo o una/un sua/o delegata/o. Successivamente potranno altresì fare parte del Comitato, nel rispetto della procedura di cui all’art. 7 del presente Regolamento, eventuali ulteriori delegati che verranno, di volta in volta, individuati in relazione alle competenze del Comitato stesso.
- Le attività di segreteria verbalizzante e quelle inerenti agli adempimenti connessi alle attività del Comitato, vengono svolte dall’Ufficio Pari Opportunità dell’Ateneo.
- Almeno la metà della rappresentanza per ciascuna delle componenti universitarie dovrà essere costituita da donne.
2.
- Mediante apposito Regolamento elettorale, saranno disciplinate le modalità di presentazione delle candidature, di svolgimento delle elezioni e della proclamazione degli eletti nonché le modalità di sostituzione in caso di rinuncia o decadenza.
- Il medesimo Regolamento elettorale contemplerà altresì le modalità elettorali individuate per la costituzione in prima applicazione del Comitato.
Successivamente, tutte le rappresentanze verranno elette in occasione delle elezioni delle rispettive componenti negli Organi Accademici.
3.
Le/i componenti del Comitato restano in carica per tre anni e possono essere immediatamente rielette/i una sola volta.
4.
- Le attività svolte dalle/dai componenti del Comitato sono da considerare attività di servizio a tutti gli effetti. Le/i componenti del personale tecnico-amministrativo hanno diritto ad allontanarsi dall’abituale posto di lavoro per lo svolgimento delle attività del Comitato.
- Il Comitato potrà avvalersi di esperti e collaboratori dell’Ateneo o eventualmente reclutati presso altri atenei o Enti diversi nei settori di specifico interesse, che verranno individuati di volta in volta.
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Art. 4 - Diritto di informazione
1.
Il Comitato viene preventivamente informato sugli argomenti all’ordine del giorno degli Organi di governo e sulle materie oggetto di negoziazione decentrata.
2.
- Il Comitato ha diritto di accesso a tutte le informazioni ed i documenti amministrativi necessari all’espletamento delle proprie attività, anche in analogia a quanto previsto dall’art. 9 della legge 125/91
- Il Comitato, a tutela di interessi giuridicamente rilevanti ed in relazione alla necessità di verificare eventuali situazioni di discriminazione, ha altresì diritto di accesso a dati nominativi.
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Art. 5 – Modalità di funzionamento
1.
La prima riunione del Comitato è convocata dal Rettore, e presieduta dallo stesso o da un suo delegato. In tale seduta il Comitato procede all’elezione della/del Presidente e della/del Vice Presidente. L’elezione della/del Presidente e della/del Vice Presidente sono effettuate a maggioranza assoluta delle/dei componenti.
2.
- Alla/al Presidente spetta la convocazione delle sedute plenarie, il coordinamento dei lavori, la rappresentanza del Comitato e le funzioni di coordinamento operativo; in caso di sua assenza o impedimento tali funzioni spettano alla/al vice-Presidente.
- Per esigenze di comprovata urgenza e/o necessità organizzativa, gli opportuni provvedimenti del caso potranno essere assunti, in via decisionale, dalla/dal Presidente del Comitato o, in sua assenza, dalla/dal vice-Presidente, fatta salva l’esigenza di comunicazione degli stessi al Comitato medesimo, nelle prima riunione utile, finalizzata alla loro approvazione e ratifica.
3.
Le attività di segreteria sono svolte dall’Ufficio Pari Opportunità dell’Ateneo. L’Ufficio mette a disposizione delle/dei componenti del Comitato tutta la documentazione (leggi, disposizioni, circolari, verbali, ecc.) relativa all’attività del Comitato stesso e ne dà la massima diffusione. Cura inoltre tutte le pratiche inerenti l’attività di gestione del Comitato.
4.
- Il Comitato si riunisce di norma ogni 2 mesi in orario di servizio su convocazione della/del Presidente. In ogni caso, la /il Presidente convoca il Comitato quando lo richieda almeno un terzo dei suoi componenti L’avviso della convocazione ordinaria contiene l’ordine del giorno ed è effettuato per iscritto e dovrà essere inviata con congruo anticipo, di almeno sette giorni. Di ogni riunione viene redatto un verbale contenente le presenze, gli argomenti trattati, le decisioni assunte e le eventuali posizioni difformi.
- Per la validità delle sedute del Comitato è necessaria la presenza almeno della maggioranza assoluta dei componenti.
- Le assenze dalle sedute devono essere giustificate. La mancata partecipazione, senza giustificazione, a tre sedute consecutive, comporta la decadenza dalla carica.
In caso di dimissioni, di perdita dei requisiti di eleggibilità dei rappresentanti eletti o di qualsiasi altra causa che impedisca in modo permanente lo svolgimento delle funzioni, si procede secondo i risultati delle votazioni e viene nominato con decreto rettorale il primo dei non eletti, nel rispetto delle quote previste e in possesso dei requisiti per l'elezione al momento della nomina e delle categorie indicate per ciascuna componente.
Per la rappresentanza degli studenti, in particolare, si provvederà alla nomina del primo dei non eletti nell’ambito delle medesima lista elettorale presentata, al fine di garantire la pluralità della composizione all’interno del Comitato.
Il mandato del neo-eletto dura fino al termine già previsto per la durata ordinaria dell’organo, senza che il periodo venga computato ai fini della eventuale non rieleggibilità.
In caso di esaurimento delle liste di candidati non eletti, la rappresentanza risulta decurtata ma l’organo rimane comunque validamente costituito sino alle elezioni successive.
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Art. 6 – Contrattazione integrativa di ateneo – rapporti con le parti sociali
1. Il Comitato partecipa con una/un propria/o rappresentante alle attività di contrattazione, esprimendo pareri sugli schemi di atti e di contratti collettivi decentrati dell’Università degli studi di Milano, limitatamente agli aspetti riguardanti le questioni di cui all’art. 2 punto h.
2. Il Comitato incontrerà periodicamente i delegati delle sigle sindacali per un confronto sulle tematiche d’interesse, e per ogni opportunità richiesta dal Comitato medesimo o dalle sigle sindacali. I delegati delle sigle sindacali saranno individuati dalle stesse immediatamente dopo la costituzione del Comitato e comunicati allo stesso comunque entro il termine massimo di quindici giorni da tale data, così come avverrà in caso di sostituzione o decadenza.
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Art. 7 – Modifiche
Le modifiche al regolamento devono essere deliberate con la maggioranza dei due terzi delle/dei componenti del Comitato ed approvate dai competenti Organi Accademici. Il presente regolamento è approvato dagli organi accademici ed inserito nelle raccolte normative e regolamentari dell’Università.
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