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Art. 1
Il presente Regolamento disciplina la concessione a titolo gratuito o oneroso degli spazi dell'Ateneo indicati negli allegati A e B e ne determina i rispettivi costi.
La concessione a titolo gratuito od oneroso degli spazi di pertinenza dei Dipartimenti è disciplinata dagli stessi con appositi regolamenti interni approvati dal Consiglio di Amministrazione.
Art. 2
Gli spazi di cui all'art. 1 del presente Regolamento possono venire concessi gratuitamente dal Rettore per ospitare tutte le manifestazioni strettamente connesse con le attività didattiche, scientifiche e di ricerca dell'Ateneo e quelle organizzate in applicazione dell'articolo 7, comma 1, dello Statuto, previa domanda motivata, inoltrata dal richiedente, di norma, 60 giorni prima della data prevista per l'utilizzo. L'utilizzo è autorizzato dal Rettore, dopo aver acquisito il parere del Preside della Facoltà interessata, il quale, se lo riterrà opportuno, inviterà il Consiglio della Facoltà a pronunciarsi in merito.
Gli spazi in questione possono essere concessi per lo svolgimento delle manifestazioni di cui sopra anche se organizzate in tutto o in parte col contributo di enti pubblici e/o privati che non abbiano fini di lucro, e a condizione che l'organizzatore non conceda a sua volta l'utilizzo di spazi espositivi. In tali casi il richiedente inoltrerà al Rettore, di norma almeno 90 giorni prima della data prevista per l'utilizzo, apposita domanda corredata da tutta la documentazione comprovante il possesso dei requisiti necessari. Tale documentazione sarà vagliata da una apposita Commissione nominata dal Consiglio di Amministrazione, contestualmente all'approvazione del presente Regolamento, la quale delibererà a maggioranza l'eventuale concessione a titolo gratuito degli spazi richiesti.
In casi eccezionali di particolare urgenza, per iniziative che rientrino nella tipologia di cui al secondo comma, quando non sia possibile convocare in tempo utile la Commissione, il Rettore può autorizzare la concessione di spazi anche a titolo gratuito.
Il beneficio previsto dai commi precedenti non riguarda di norma la concessione di spazi a soggetti pubblici o privati per l'espletamento di attività di tipo concorsuale.
Art. 3
Gli spazi di cui all'art. 1 del presente Regolamento concessi a titolo oneroso per lo svolgimento di attività congressuale e manifestazioni culturali sono conferiti, compatibilmente con il normale svolgimento dell'attività didattica, a fronte del pagamento di un corrispettivo fissato annualmente dal Consiglio di Amministrazione. Per il 1999 questo risulta determinato dal tariffario allegato sub B. Per l'esposizione di materiale potranno essere utilizzati gli spazi individuati nella planimetria dell'allegato sub A limitatamente ai periodi ivi indicati.
L'utilizzo dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza degli ambienti e dei lavoratori.
I prezzi esposti comprendono il servizio di apertura e chiusura degli spazi utilizzati, il servizio di pulizia ordinario, il rimborso forfettario delle spese di riscaldamento/raffreddamento, ove esistente, il consumo di energia elettrica e la messa a disposizione degli impianti di amplificazione. Nel prezzo previsto è compresa anche la messa a disposizione dell'impianto audiovisivo, ove esistente, per l'utilizzo del quale l'organizzatore dovrà ricorrere al servizio delle ditte specializzate segnalate dall'Amministrazione universitaria.
Ulteriori servizi saranno a carico esclusivo dell'utilizzatore degli spazi, previa autorizzazione dei competenti uffici dell'Amministrazione universitaria.
Art. 4
Prima dell'utilizzo degli spazi richiesti l'organizzatore dovrà depositare, presso l'Ufficio incaricato di rilasciarne l'autorizzazione, idonea polizza RCT per un massimale unico in primo rischio di £.5.000.000.000 per sinistro. Tale polizza dovrà coprire la RCT dell'organizzatore e di tutti coloro della cui opera professionale l'organizzatore si avvale, nonché di coloro che gestiscono le attività collaterali alla manifestazione.
Tale obbligo non è previsto per manifestazioni organizzate esclusivamente da personale universitario o da studenti; anche in questo caso tuttavia, qualora ci si avvalga di prestazioni d'opera professionali di terzi e vengano svolte attività collaterali, dovranno essere rispettate le condizioni previste al precedente comma.


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