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TITOLO VIII - Norme transitorie


Art. 57 - Verifica delle strutture organizzative della ricerca

Il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione verificano periodicamente (di norma ogni due anni), con modalità definite congiuntamente, d'intesa con il Nucleo di valutazione interna e avvalendosi della collaborazione della Commissione per la ricerca scientifica e il trasferimento tecnologico, le modalità di organizzazione e gestione della ricerca e delle connesse attività istituzionali nell'Ateneo, al fine di predisporre piani operativi organici anche pluriennali sulle relative strutture organizzative.

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Art. 58 - Norme abrogative

Sono soppresse tutte le norme interne e le disposizioni in precedenza emanate in contrasto con quanto disposto dal presente Statuto e da quanto previsto dai successivi Regolamenti.

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