Art. 57 - Verifica delle strutture organizzative della ricerca
Il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione verificano periodicamente (di norma ogni due anni), con modalità definite congiuntamente, d'intesa con il Nucleo di valutazione interna e avvalendosi della collaborazione della Commissione per la ricerca scientifica e il trasferimento tecnologico, le modalità di organizzazione e gestione della ricerca e delle connesse attività istituzionali nell'Ateneo, al fine di predisporre piani operativi organici anche pluriennali sulle relative strutture organizzative.

