TITOLO VII - Disposizioni finali
Art. 49 - Designazioni elettive
1. Ad esclusione dei casi in cui sia altrimenti specificato dallo Statuto, le designazioni elettive avvengono con voto limitato a un terzo dei nominativi da eleggere, con arrotondamento all'unità superiore. In caso di parità di voti risulterà eletto: per i docenti e per il personale tecnico ed amministrativo il più anziano nel ruolo (a parità il più anziano d'età), per gli studenti il più anziano d'età.
2. Se non altrimenti indicato, e salvo il caso delle rappresentanze studentesche, per la cui designazione valgono le norme specifiche previste nel presente Statuto e nel Regolamento generale d'Ateneo, la votazione è valida se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto.
3. Tutte le designazioni elettive, salvo quelle studentesche ed eccettuate quelle conseguenti a cessazione anticipata, di cui al punto 3 del successivo art. 50, si svolgono entro il termine dell'anno accademico conclusivo del mandato.
Le elezioni per il Rettore e per Preside di Facoltà sono indette con anticipo di almeno 6 mesi rispetto alla scadenza del mandato e si svolgono di norma non oltre il mese di giugno; quelle per Presidente di Consiglio di coordinamento didattico, Direttore di Dipartimento, Direttore di Istituto, Direttore di scuola di specializzazione sono indette e si svolgono con anticipo di almeno 3 mesi rispetto alla scadenza del mandato. Vi provvede, con comunicazione scritta a tutti gli interessati, il professore di I fascia, o in mancanza, di II fascia, compreso tra gli aventi diritto al relativo voto con la maggiore anzianità nel ruolo (a parità di anzianità di ruolo il più anziano di età). La comunicazione agli aventi diritto al voto deve essere inviata almeno 60 giorni prima della data delle votazioni nel caso dell'elezione del Rettore, almeno 30 giorni prima della data delle votazioni per l'elezione delle altre cariche.
Le elezioni per la designazione delle rappresentanze dei docenti e del personale tecnico e amministrativo nel Senato accademico e nel Consiglio di amministrazione si svolgono di norma nella stessa data; esse sono indette dal Rettore, sentiti gli organi in carica, con anticipo di almeno 3 mesi rispetto alla scadenza del mandato, inviandone comunicazione scritta a tutti gli interessati. Le elezioni, ove previste, delle rappresentanze dei ricercatori nei Consigli di Facoltà e nei Consigli di coordinamento didattico, sono indette, con comunicazione scritta a tutti gli interessati, dal Preside o dal Presidente del Consiglio di coordinamento didattico, con anticipo di almeno 2 mesi rispetto alla scadenza dei mandati, sentite le rappresentanze uscenti.
Le elezioni per la designazione degli studenti nel Senato accademico, nel Consiglio di amministrazione, nei Consigli di Facoltà e nei Consigli di coordinamento didattico sono indette di norma in un'unica tornata dal Rettore, sentita la Conferenza degli studenti, con anticipo di almeno 3 mesi rispetto alla scadenza dei mandati, dandone adeguate forme di comunicazione agli interessati. L'entrata in carica degli studenti eletti avviene in corso d'anno. Fino alla nomina dei nuovi eletti sono prorogati quelli in carica.
4. Nelle elezioni per la designazione delle diverse componenti negli organi di governo centrali dell'Ateneo l'elettorato passivo è attribuito, nel rispettivo collegio, a chi abbia preventivamente presentato la propria candidatura secondo le modalità previste dal Regolamento generale d'Ateneo
5. Le restanti norme che disciplinano lo svolgimento delle varie tornate elettorali sono stabilite nel Regolamento generale d'Ateneo e nei Regolamenti delle singole strutture.
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Art. 50 - Funzionamento degli organi
I mandati elettivi decorrono dall'inizio dell'anno accademico.
2. La durata dei mandati elettivi o su designazione in organi collegiali e in commissioni, ove non sia specificamente indicata nello Statuto o nel Regolamento di riferimento, è triennale.
3. In caso di cessazione anticipata del mandato per dimissioni, trasferimento, perdita di requisiti soggettivi o altro, si provvede al rinnovo entro 90 giorni. Qualora la cessazione riguardi un rappresentante degli studenti nel Senato accademico, nel Consiglio di amministrazione, nei Consigli di Facoltà, nei Consigli di coordinamento didattico, subentra il primo dei non eletti nella medesima lista; qualora essa riguardi un componente della Conferenza degli studenti, subentra il primo dei non eletti nella medesima rappresentanza di Facoltà. Nelle more non è pregiudicata la validità della composizione dell'organo.
Qualora la cessazione anticipata riguardi il mandato di Rettore, le funzioni vicarie fino all'entrata in carica del nuovo eletto sono svolte dal Prorettore. Ove riguardi le cariche di Preside di Facoltà, di Presidente di Consiglio di coordinamento didattico, di Direttore di Dipartimento, di Direttore di Istituto, di Direttore di scuola di specializzazione, si provvede secondo le modalità definite dal Regolamento generale d'Ateneo e dai Regolamenti delle singole strutture.
L'assunzione in carica dei nuovi eletti avviene in corso d'anno. Nel caso in cui la cessazione anticipata abbia riguardato le cariche di Rettore, di Preside di Facoltà, di Presidente di Consiglio di coordinamento didattico, di Direttore di Dipartimento, di Direttore di Istituto, di Direttore di scuola di specializzazione, il mandato del neo-eletto ha la durata ordinaria prevista dallo Statuto per la rispettiva carica, aggiungendovi lo scorcio di anno accademico successivo all'elezione. Negli altri casi il mandato del neo-eletto dura fino al termine già previsto per la durata ordinaria dell'organo, senza che il periodo venga computato ai fini della eventuale non rieleggibilità.
4. La mancata designazione di membri di un organo collegiale non ne inficia il valido insediamento, purchè esso risulti composto dai due terzi degli aventi diritto.
5. L'adunanza degli organi collegiali è valida quando gli aventi diritto siano stati convocati per iscritto nei termini previsti dal Regolamento di competenza e sia presente la maggioranza degli stessi, detratti gli eventuali assenti giustificati. Per la validità delle adunanze del Senato accademico e del Consiglio d'amministrazione è comunque richiesta la presenza della maggioranza degli aventi diritto.
6. Salvo diverse disposizioni di legge o del presente Statuto, le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.
7. Decade dal mandato chiunque non partecipi senza motivata giustificazione per più di tre volte consecutive ovvero sia assente ingiustificato alla maggioranza delle sedute annuali degli organi di cui è membro eletto o designato. La norma non si applica alle rappresentanze studentesche nei Consigli di Facoltà e nei Consigli di coordinamento didattico e alle rappresentanze degli enti esterni.
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Art. 51 - Silenzio-assenso
Nei casi in cui è richiesto il parere di un organo collegiale e questo non abbia provveduto entro 60 giorni, l'organo responsabile della delibera o della emanazione dell'atto può procedere prescindendo dal parere stesso, ovvero reiterare la richiesta di parere, assegnando un ulteriore termine.
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Art. 52 - Indennità
Il Consiglio d'amministrazione determina, in conformità alla normativa vigente, la misura delle indennità di funzione dovute:
- al Rettore;
- al Prorettore vicario;
- ai Prorettori, ove istituiti;
- al Direttore amministrativo;
- al personale delle aree dirigenziali ai sensi dell'art. 24 del Decreto legislativo 3.2.1993, n. 29 e ai titolari di funzioni equiparate presso l'amministrazione centrale;
- ai Revisori dei conti;
- ai componenti il Nucleo di valutazione;
- ai Presidi di Facoltà (salvo che questi si avvalgano della limitazione dell'attività didattica ex art. 13, 2° comma, del DPR 382/80 e dell'esonero temporaneo dall'obbligo di tenere il corso annuale, previsto dal punto 3 dell'art. 24 del presente Statuto);
- ai Direttori di Dipartimento (qualora non si avvalgano della limitazione dell'attività didattica ex art. 13, 2° comma, del DPR 382/80).
Il Consiglio di amministrazione delibera inoltre, in conformità alla normativa vigente, la misura delle indennità dovute per la partecipazione agli organi centrali di governo dell'Università, nonchè di quelle da destinare a dipendenti investiti di particolari funzioni o responsabilità. Nel caso in cui le indennità siano destinate ai componenti del Consiglio di amministrazione, la delibera sulla relativa entità è assunta sentito il Senato accademico.
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Art. 53 - Calendario accademico
L'anno accademico, fatti salvi i vincoli di carattere nazionale, ha inizio il primo di ottobre. Tutti i mandati elettivi e i termini per le immatricolazioni, le iscrizioni e i trasferimenti degli studenti e per il calendario accademico fanno riferimento a questa medesima data. La data d'avvio dei corsi è stabilita dalle singole Facoltà.
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Art. 54 - Enti e fondazioni a sostegno dell'attività universitaria
L'Università sollecita e favorisce la costituzione da parte di soggetti esterni all'Ateneo di enti e fondazioni che abbiano come finalità il sostegno delle sue attività istituzionali, con particolare riguardo all'incremento dei finanziamenti da destinare alla ricerca scientifica, allo sviluppo di settori scientifico-disciplinari di peculiare risalto o che risultino sottodimensionati rispetto alle esigenze, all'incentivazione della formazione di giovani ricercatori e specialisti, al funzionamento di specifiche strutture e servizi.
Le condizioni della collaborazione tra gli enti in questione e l'Università sono definiti da apposite convenzioni approvate, per quanto di competenza dell'Ateneo, dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione, sentite le strutture didattiche e scientifiche eventualmente interessate.
Nel caso in cui si costituisca un unico ente o fondazione con la specifica finalità di operare nel senso indicato a vantaggio dell'intero Ateneo e si verifichino le condizioni di cui al punto 4, secondo comma, dell'art. 20, è altresì assicurata la partecipazione di un altro rappresentante dell'ente in questione, di norma il Presidente, alle sedute del Senato accademico, con conseguente integrazione del punto 2 dell'art. 18 del presente Statuto.
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Art. 55 - Revisioni dello Statuto e del Regolamento generale d'ateneo
Possono avanzare proposte di revisione dello Statuto e del Regolamento generale d'Ateneo il Rettore, il Senato accademico, il Consiglio di amministrazione, la Conferenza degli studenti, i singoli Consigli di Facoltà e di Dipartimento.
La relativa delibera è assunta dal Senato accademico con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti per lo Statuto, con la maggioranza assoluta degli stessi per il Regolamento generale d'Ateneo.
Qualora non sia stata formulata direttamente dal Senato accademico, la proposta viene trasmessa a quest'ultimo che delibera sul suo accoglimento, al caso avanzando proposte di modifica da trasmettere, unitamente al testo originario, all'organo proponente perché si pronunci entro sessanta giorni. Trascorso tale termine, il Senato accademico assume la delibera definitiva secondo quanto disposto dal secondo comma.
Le modifiche dello Statuto e del Regolamento generale d'Ateneo sono emanate dal Rettore. Quelle relative allo Statuto entrano in vigore quindici giorni dopo la loro pubblicazione sulla "Gazzetta ufficiale"; quelle relative al Regolamento generale d'Ateneo entrano in vigore quindici giorni dopo la loro emanazione.
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Art. 56 - Rettore emerito
In considerazione dei meriti acquisiti e dell'impegno determinante profuso per l'Ateneo nel corso del suo rettorato, al prof. Paolo Mantegazza è conferito il titolo onorifico di Rettore emerito.
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