Voi siete qui

TITOLO VI - Organizzazione amministrativa e del personale


Art. 44 - Il Direttore amministrativo

1. L'incarico di Direttore amministrativo, per la durata di quattro anni, rinnovabile, è attribuito, in applicazione delle specifiche disposizioni di legge che lo disciplinano, dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Rettore, sentito il Senato accademico.

2. Il Direttore amministrativo è a capo degli uffici e delle strutture amministrative centrali e svolge una attività generale di indirizzo, di coordinamento e di controllo nei confronti del personale tecnico ed amministrativo dell'Ateneo, in applicazione dei piani e degli obiettivi definiti dagli organi di governo dell'Università.
Competono al Direttore amministrativo:
- la determinazione, in esecuzione di quanto disposto dai Regolamenti d'Ateneo, dei criteri generali di organizzazione degli uffici e l'adozione degli atti di gestione del personale tecnico- amministrativo;
- la predisposizione, secondo le norme previste dal presente Statuto e dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, del documento di bilancio preventivo annuale e del conto consuntivo;
- il coordinamento e la verifica delle attività dei dirigenti e dei responsabili delle strutture dipendenti dall'amministrazione centrale;
- la stipula dei contratti e delle convenzioni, ad eccezione di quelli di competenza del Rettore o di altri soggetti;
- l'adozione dei provvedimenti di spesa per quanto di competenza;
- l'esercizio di tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme vigenti, dal presente Statuto e dai Regolamenti.

3. Il Direttore amministrativo può proporre la nomina di un Vicedirettore con funzioni vicarie, indicandolo tra i dirigenti o qualifiche equiparate in servizio presso l'Università. Il Vicedirettore amministrativo vicario è nominato con decreto del Rettore e decade contemporaneamente alla scadenza o alla cessazione del mandato del Direttore amministrativo.
In caso di cessazione del Direttore amministrativo, le sue funzioni sono esercitate, fino alla nomina del successore, dal dirigente più anziano nel ruolo.

inizio pagina


Art. 45 - Pianta organica del personale dirigente e tecnico-amministrativo

L'Università definisce, nel rispetto della normativa vigente, la pianta organica del personale dirigente, tecnico ed amministrativo necessario al perseguimento dei propri fini istituzionali. Essa è disposta dal Consiglio di amministrazione, su parere conforme del Senato accademico, preso atto delle indicazioni del Nucleo di valutazione, ed è soggetta a revisioni periodiche per tenere conto delle esigenze sopravvenute.
Il riferimento alla pianta organica è requisito indispensabile per l'attribuzione di personale alle singole strutture e per la determinazione delle relative qualifiche.

inizio pagina


Art. 46 - Dirigenti e responsabilità dirigenziali

1. I servizi amministrativi e tecnici centrali dell'Ateneo sono organizzati in divisioni; queste si articolano in unità operative quali uffici e sezioni.
Alle divisioni sono preposti dirigenti e coordinatori generali del ruolo speciale in servizio presso l'Ateneo, nominati dal Rettore, su proposta del Direttore amministrativo.

2. In caso di temporanea mancanza di elementi in possesso della necessaria qualifica, le funzioni di capo divisione possono essere attribuite dal Direttore amministrativo a personale dell'Università idoneo a coprire temporaneamente l'incarico.
I dirigenti ed i coordinatori generali del ruolo speciale collaborano con il Direttore amministrativo, nell'ambito delle rispettive competenze e responsabilità, provvedendo autonomamente, per le strutture cui sono preposti, alla organizzazione del lavoro finalizzato al raggiungimento degli obiettivi loro assegnati. A questo scopo organizzano le risorse umane e strumentali a disposizione, individuano i responsabili dei singoli procedimenti, verificano periodicamente il carico di lavoro e la produttività, assolvendo ogni altra incombenza loro demandata in base alla normativa in vigore, al presente Statuto e ai Regolamenti.

3. Le eventuali rotazioni o sostituzioni a capo delle divisioni di dirigenti e di coordinatori generali sono vincolate alla valutazione periodica dei risultati raggiunti e all'obiettivo della migliore valorizzazione delle competenze specifiche in relazione ai singoli ambiti di servizio.
Gli atti di competenza dei dirigenti e dei coordinatori generali possono essere soggetti ad avocazione da parte del Direttore amministrativo per particolari motivi di necessità ed urgenza specificamente indicati.

4. L'incarico di capo divisione può essere revocato, previa contestazione all'interessato, in caso di inadempienze gravi o di reiterata inosservanza delle direttive ricevute.

inizio pagina


Art. 47 - Personale in servizio presso le strutture decentrate

Le modalità di impiego del personale tecnico ed amministrativo in servizio presso Dipartimenti, Istituti e Centri di servizio non dipendenti direttamente dall'amministrazione centrale, sono determinate, nell'ambito delle mansioni ad esso spettanti, dal Direttore della struttura, secondo criteri di funzionalità ed efficienza, sulla base delle indicazioni del rispettivo Consiglio.

inizio pagina


Art. 48 - Aggiornamento delle professionalità

Nel rispetto delle norme che regolano lo stato giuridico, l'Università opera per la migliore utilizzazione delle capacità e per l'incremento delle professionalità di tutto il proprio personale tecnico ed amministrativo, organizzando a questo fine, anche tramite opportuni servizi, le forme più adeguate di aggiornamento, impostate secondo piani pluriennali, con programmi annuali di iniziative, quali corsi, incontri, conferenze.

inizio pagina