Voi siete qui

TITOLO IV - Strutture e attività didattiche e scientifiche


Art. 25 - Facoltà

1. La Facoltà opera, nella sua autonomia, quale struttura fondamentale per lo svolgimento delle attività didattiche. Essa ha compiti di programmazione, promozione e coordinamento in funzione delle esigenze scientifiche, culturali e formative degli ambiti disciplinari che in essa confluiscono e dei piani di sviluppo complessivi dell'Ateneo.
Alla Facoltà afferiscono i professori e i ricercatori che ricoprono i posti ad essa assegnati dall'Università secondo la normativa in vigore e l'art. 18, punto 1, lettera e), del presente Statuto.
La Facoltà:
a) conferisce i titoli di studio, indirizzando e coordinando l'insieme dei corsi relativi e verificandone l'efficienza e la funzionalità, anche mediante l'utilizzo di opportuni parametri di valutazione;
b) provvede alla elaborazione dei propri piani di sviluppo e coopera con proposte e pareri alla determinazione dei programmi dell'Ateneo, anche con riferimento al contesto istituzionale e sociale e agli enti e alle realtà operanti negli ambiti di sua pertinenza;
c) avanza, per quanto di sua competenza, richieste e proposte con riguardo alle esigenze di spazi, attrezzature, personale, dotazioni, e procede alla suddivisione delle diverse risorse rese disponibili dagli organi di governo dell'Ateneo, anche assumendo specifici compiti organizzativi e di servizio;
d) esercita tutte le altre attribuzioni che le sono demandate dall'ordinamento universitario, dal presente Statuto, dai regolamenti, dalle delibere degli organi di governo dell'Ateneo.

2. Sono organi della Facoltà:
a) il Preside;
b) il Consiglio di Facoltà.

3. Il Preside rappresenta la Facoltà, convoca e presiede il Consiglio di Facoltà, cura l'attuazione delle sue delibere, coordina i servizi generali di competenza della Facoltà. Ha compiti di vigilanza sulle attività didattiche, anche al fine di garantire la congruità dei carichi dei vari insegnamenti con i crediti formativi ad essi attribuiti, e sui servizi che fanno capo alla Facoltà, nonché i compiti delegati eventualmente attribuitigli dal Rettore. Nomina, sulla base delle proposte dei professori ufficiali e previa approvazione dei Consigli delle strutture didattiche interessate, le commissioni per gli esami di profitto. Nomina le Commissioni per gli esami di laurea e di laurea specialistica e ne fissa il calendario.
Il Preside è eletto dal Consiglio di Facoltà tra i professori di ruolo e fuori ruolo di prima fascia che abbiano optato o che optino per il tempo pieno in caso di elezione ed è nominato con decreto del Rettore. Dura in carica tre anni e non è immediatamente rieleggibile più di una volta.
L'elezione del Preside avviene a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella prima votazione. Nel caso in cui questa non abbia dato esito positivo, si procede ad una seconda votazione, per la quale è richiesta la maggioranza assoluta dei votanti. Qualora nessuno dei candidati l'ottenga, si procede ad una terza ed ultima votazione con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nella seconda votazione abbiano ottenuto il maggior numero di voti. La seduta per l'elezione del Preside è convocata e presieduta dal professore di prima fascia di ruolo o fuori ruolo della Facoltà con maggiore anzianità accademica.
In relazione agli oneri ed all'impegno del suo incarico, il Preside può richiedere per il periodo del mandato la limitazione dell'attività didattica, ivi compreso l'esonero temporaneo dall'obbligo di svolgere il corso ufficiale, purchè senza oneri aggiuntivi per il bilancio dell'Università. Il Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia può richiedere di essere esonerato dalle responsabilità assistenziali in regime convenzionale, secondo modalità definite nel Regolamento di Facoltà. La limitazione e l'esonero sono concessi con provvedimento del Rettore, su delibera del Senato accademico; l'esonero dalle responsabilità assistenziali è concesso di intesa con l'ente convenzionato.
Per i casi di temporaneo impedimento o assenza il Preside può delegare le sue funzioni a un professore di prima fascia.
Il Preside può affidare lo svolgimento di particolari compiti a componenti il Consiglio di Facoltà o ai Presidenti dei Consigli di coordinamento didattico secondo le norme indicate nel Regolamento di Facoltà.

4. Il Consiglio di Facoltà delibera sulle materie di competenza della Facoltà come individuate al precedente punto 1.
In particolare il Consiglio:
a) avanza proposte e delibera in merito alla istituzione e alla attivazione di corsi di laurea e di laurea specialistica, di corsi di dottorato, di scuole di specializzazione, di corsi di perfezionamento e di aggiornamento, di master universitari, di corsi di orientamento e di attività culturali e formative secondo quanto previsto dall'art. 6 della legge n. 341/1990, sentiti i Consigli di coordinamento didattico per quanto di loro pertinenza e fatte salve le competenze dei Dipartimenti;
b) propone al Senato accademico le eventuali modifiche del Regolamento didattico d'Ateneo, secondo quanto disposto dall'art. 13 del presente Statuto;
c) delibera la destinazione di risorse per l'istituzione di posti di professore e di ricercatore, determina le relative modalità di copertura, provvede alle chiamate e prende atto delle conseguenti afferenze a Dipartimenti o Istituti;
d) attiva le procedure di trasferimento e di mobilità di professori e ricercatori e provvede alle relative delibere prendendo atto delle conseguenti afferenze a Dipartimenti o Istituti;
e) delibera annualmente, sulla base delle indicazioni dei Consigli di corso di studio interessati, la programmazione didattica, definendo gli insegnamenti da attivare e le modalità delle relative coperture;
f) determina, nel rispetto della libertà di insegnamento e sentito l'interessato, gli impegni didattici e i compiti organizzativi dei professori e dei ricercatori in servizio, autorizzando gli stessi, sentiti i Dipartimenti e gli Istituti di afferenza, alla fruizione di periodi di esclusiva attività di ricerca;
g) avanza proposte ed esprime pareri su contratti, convenzioni, consorzi che interessino i corsi di studio di pertinenza della Facoltà;
h) delibera la utilizzazione e la destinazione delle risorse a disposizione della Facoltà;
i) delibera il Regolamento di Facoltà, secondo le procedure di cui all'art. 15 del presente Statuto.

Il Consiglio di Facoltà è composto dai professori di ruolo e fuori ruolo, da una rappresentanza dei ricercatori, da una rappresentanza degli studenti.
La rappresentanza dei ricercatori è eletta con mandato triennale, in numero pari alla media aritmetica, arrotondata per eccesso, tra il 20% dei ricercatori e il 20% dei professori in servizio presso la Facoltà; essa non è comunque inferiore a 3 unità. Ciascun ricercatore può esprimere un numero di preferenze non superiore a 1/3, con arrotondamento in eccesso, della rappresentanza da eleggere; non può esprimere più di 10 preferenze quando essa sia superiore a 30.
I singoli Regolamenti di Facoltà possono stabilire, per la determinazione della partecipazione dei ricercatori, percentuali e criteri diversi da quelli sopra indicati, purché la loro adozione non comporti effetti riduttivi sulla entità relativa.
I rappresentanti degli studenti sono eletti per un biennio in numero pari al 15% del Consiglio. Nel caso in cui partecipi alla votazione meno del 10% degli aventi diritto il numero dei rappresentanti è ridotto proporzionalmente. Esso non può comunque essere inferiore a 5. La rappresentanza studentesca non viene considerata ai fini del computo delle presenze necessarie per la validità delle sedute. Gli studenti eletti nel Consiglio di Facoltà sono rieleggibili per un secondo mandato purché abbiano conservato i requisiti per l'eleggibilità previsti dal Regolamento generale d'Ateneo. In caso di perdita dei requisiti soggettivi, a seguito del conseguimento della laurea o della laurea specialistica, l'eletto decade e viene sostituito con le modalità stabilite al punto 3 dell'art. 50.
I singoli Regolamenti di Facoltà determinano le modalità dell'eventuale partecipazione al Consiglio, a titolo consultivo, per questioni specifiche, dei responsabili delle strutture tecniche di interesse della Facoltà.
Le procedure di convocazione e le norme di funzionamento del Consiglio di Facoltà sono fissate nel Regolamento di Facoltà. Salvo diversa indicazione da parte dei Regolamenti di Facoltà, i compiti di segretario vengono assolti dal professore di I fascia con la minore anzianità di ruolo.
Fermo restando che la determinazione degli insegnamenti da attivare è materia che il Consiglio tratta nella sua composizione plenaria, gli studenti non partecipano alle riunioni che comportino deliberazioni riguardanti la destinazione dei posti, le chiamate, i conferimenti di affidamenti e supplenze e le questioni relative alle persone dei professori e dei ricercatori. Le deliberazioni riguardanti la destinazione dei posti di professore, le modalità di copertura, le chiamate dei professori e le questioni attinenti alle persone dei professori sono prese in sedute con partecipazione limitata alla fascia corrispondente e a quella superiore.
I Regolamenti di Facoltà determinano l'eventuale costituzione di organi interni che agevolino la gestione ordinaria della Facoltà e il coordinamento delle istanze e delle proposte provenienti dai diversi corsi di studio istituiti presso la Facoltà.

inizio pagina


Art. 26 - Consigli di coordinamento didattico dei corsi di laurea e di laurea specialistica

1. I Regolamenti delle singole Facoltà (nel caso di corsi interfacoltà i Regolamenti di ciascuna delle Facoltà interessate) stabiliscono le modalità di coordinamento didattico dei corsi di laurea e di laurea specialistica da esse attivati da esercitarsi da parte di un organo collegiale, denominato Consiglio di coordinamento didattico, composto dai docenti che prestano la loro attività didattica per gli insegnamenti del corso, secondo quanto specificato al successivo punto 4.

2. I Consigli di coordinamento didattico possono assumere una diversa configurazione a seconda che assumano la diretta responsabilità:
a) di un singolo corso di laurea o di laurea specialistica;
b) di più corsi di laurea riferiti alla medesima classe o a più classi affini;
c) di più corsi di laurea specialistica riferiti alla medesima classe o a più classi affini;
d) di più corsi di laurea e di laurea specialistica riferiti a classi affini.

3. Spetta ai Consigli fissare e coordinare gli obiettivi didattici del corso o dei corsi che ad essi fanno capo e dei relativi curricoli, valutare l'andamento delle attività e verificarne annualmente l'efficienza e la funzionalità; formulare proposte e pareri in merito alle discipline di pertinenza del corso o dei corsi e proporne l'eventuale attivazione o la disattivazione; formulare proposte in ordine alla destinazione di risorse per posti di professore da parte della Facoltà; proporre l'attivazione di corsi a contratto e di attività di apprendimento e perfezionamento linguistico; proporre l'attivazione di eventuali corsi di orientamento, di attività didattiche di sostegno e di attività di tirocinio; esaminare ed approvare i piani di studio presentati dagli studenti e formulare ogni altra proposta riguardante le risorse per la didattica e l'organizzazione degli insegnamenti, secondo quanto stabilito dagli ordinamenti in vigore, dallo Statuto e dai regolamenti.
I Consigli di coordinamento didattico possono assumere funzioni deliberative su delega della Facoltà, secondo quanto stabilito in ciascun Regolamento di Facoltà.

4. I Consigli di coordinamento didattico sono costituiti dai professori di ruolo e fuori ruolo e dai ricercatori responsabili di insegnamenti o di moduli di insegnamento o di altre attività didattiche specificamente svolte per il corso o i corsi di laurea e di laurea specialistica che fanno capo al Consiglio, dai docenti supplenti e con affidamento, dai docenti a contratto responsabili di un insegnamento o di un modulo d'insegnamento che dia luogo all'acquisizione del numero minimo di crediti formativi stabilito a questo fine dal Regolamento di Facoltà, da una rappresentanza degli studenti.
I Regolamenti di Facoltà stabiliscono le opportune forme di coordinamento per gli insegnamenti comuni a più corsi di laurea e di laurea specialistica della medesima Facoltà, ivi compresa l'eventuale partecipazione di professori e ricercatori a più Consigli di coordinamento didattico.
I rappresentanti degli studenti iscritti al corso o ai corsi che fanno capo al Consiglio sono eletti per un biennio in numero pari al 15% del Consiglio stesso. Nel caso in cui partecipi alla votazione meno del 10% degli aventi diritto il numero dei rappresentanti è ridotto proporzionalmente. Esso non può comunque essere inferiore a 5. La rappresentanza studentesca non viene considerata ai fini del computo delle presenze necessarie per la validità delle sedute. Gli studenti eletti nel Consiglio di coordinamento didattico sono rieleggibili per un secondo mandato purché abbiano conservato i requisiti per l'eleggibilità previsti dal Regolamento generale d'Ateneo. In caso di perdita dei requisiti soggettivi a seguito del conseguimento della laurea, l'eletto decade e viene sostituito con le modalità stabilite al punto 3 dell'art. 50.
Il Regolamento di Facoltà definisce a quale tipo di deliberazione potrà partecipare con diritto di voto ciascuna delle categorie componenti il Consiglio di coordinamento didattico; in ogni caso gli studenti partecipano con diritto di voto a tutte le deliberazioni ad eccezione di quelle concernenti i pareri sulla copertura dei posti e le questioni relative alle persone dei professori e dei ricercatori.
E' lasciato ai singoli Regolamenti di Facoltà di determinare le eventuali articolazioni funzionali specifiche dei Consigli di coordinamento didattico e di estendere la partecipazione al Consiglio a rappresentanze dei titolari di contratto a tempo indeterminato per attività di apprendimento e perfezionamento linguistico e ad altre figure di collaboratori didattici non previste al primo comma.

5. Ogni Consiglio di coordinamento didattico elegge nel suo seno tra i professori di ruolo di prima fascia un Presidente. L'elezione avviene a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta degli aventi diritto in prima votazione e a maggioranza assoluta dei presenti nelle votazioni successive. Il Presidente sovrintende e coordina le attività del corso o dei corsi che fanno capo al Consiglio, operando, d'intesa con il Preside della Facoltà, al fine di garantire la congruità dei carichi didattici degli insegnamenti con i crediti formativi ad essi attribuiti. Il Presidente dura in carica tre anni accademici e non è immediatamente rieleggibile più di una volta. Salvo diversa indicazione da parte dei Regolamenti di Facoltà, i compiti di segretario vengono assolti dal professore di prima fascia con la minore anzianità di ruolo.

inizio pagina


Art. 27 - Dipartimenti

1. Il Dipartimento è la struttura organizzativa della ricerca scientifica in settori disciplinari omogenei per fini o per metodo coltivati dai professori e dai ricercatori, della medesima Facoltà o di più Facoltà, che in esso confluiscono.
Il Dipartimento coordina i mezzi e le risorse a disposizione e ne assicura la razionale utilizzazione nel rispetto della libertà e della autonomia scientifica dei singoli e dei gruppi eventualmente costituitisi; promuove l'attivazione di strutture di servizio comuni e ne cura il funzionamento; può assolvere a compiti di ricerca su contratto o convenzione e svolgere, nel rispetto delle finalità universitarie, consulenze e prestazioni nel campo disciplinare ad esso proprio, con autonomia negoziale secondo le norme stabilite nel Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
Il Dipartimento concorre, in collaborazione con i Consigli di Facoltà, i Consigli di coordinamento didattico e gli Organi direttivi delle scuole di specializzazione interessati, allo svolgimento delle attività didattiche dirette al conseguimento dei relativi titoli di studio. Il Dipartimento propone l'istituzione di corsi di dottorato di ricerca, eventualmente in concorso con altre strutture, e ne organizza le attività relative.
In relazione ai propri piani e programmi di sviluppo della ricerca, il Dipartimento formula proposte ai Consigli di Facoltà in merito alla richiesta e alla destinazione dei posti di professore di ruolo e di ricercatore ed esprime pareri sulle chiamate dei professori di ruolo per i settori scientifico-disciplinari compresi nel Dipartimento.
Il Dipartimento avanza agli organi di governo dell'Ateneo le proprie richieste di spazi, personale e risorse finanziarie in relazione alle esigenze gestionali e di sviluppo dell'attività di ricerca e al concorso che esso presta allo svolgimento delle attività didattiche. Il Dipartimento esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dal vigente ordinamento universitario, dallo Statuto e dai Regolamenti, nonchè dalle disposizioni degli organi centrali di governo dell'Ateneo.
Il Dipartimento è un centro di spesa dotato di piena autonomia finanziaria ed amministrativa ai sensi dell'art. 6, comma 4, del presente Statuto e dispone di personale tecnico, amministrativo ed ausiliario per il suo funzionamento, secondo le norme stabilite nel Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità. Il Dipartimento dispone e il suo Direttore è responsabile dei locali e dei beni avuti in uso all'atto della sua costituzione o acquisiti successivamente.
La normativa generale riguardante l'ordinamento dei Dipartimenti è stabilita nel Regolamento generale di Ateneo; la normativa specifica è contenuta nel Regolamento interno di ciascun Dipartimento, predisposto secondo quanto previsto dall'art. 16 del presente Statuto.
Il Dipartimento programma le spese di gestione e di sviluppo dei servizi, tenendo conto delle esigenze dei vari settori disciplinari e fatta salva la possibilità di mettere a disposizione a richiesta una quota parte dei fondi di competenza del Dipartimento per accertate esigenze di singoli professori e ricercatori.
L'utilizzazione dei fondi attribuiti con destinazione specifica compete all'assegnatario o agli assegnatari, fatti salvi i limiti di spesa imposti dal Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e l'assolvimento di eventuali contributi per spese generali, secondo le modalità definite dal Regolamento del Dipartimento.
Il Dipartimento può articolarsi in sezioni, corrispondenti a particolari ambiti disciplinari o funzionali a specifiche esigenze di ricerca, con servizi e strutture comuni. I professori e i ricercatori che liberamente vi aderiscono designano un coordinatore. Fatte salve l'unità del Dipartimento, le prerogative del Consiglio e le responsabilità del Direttore, le sezioni possono usufruire di assegnazioni specifiche sui fondi del Dipartimento, determinate in relazione al numero dei professori e dei ricercatori che vi aderiscono.

2. L'istituzione di un Dipartimento avviene con decreto del Rettore, in base alla richiesta motivata - comprensiva dell'indicazione degli spazi e delle risorse disponibili - dei proponenti, sentite le Facoltà di appartenenza degli stessi, su delibera del Senato accademico, previo esame da parte della Commissione per la ricerca scientifica e il trasferimento tecnologico e parere conforme del Consiglio di amministrazione. Ciascuna proposta di istituzione di un Dipartimento deve offrire garanzie della sua coerenza e funzionalità rispetto ai fini scientifici indicati e rispecchiare criteri di economicità e di uso razionale dei servizi e delle risorse.
Qualora non sussistano più le condizioni per il funzionamento di un Dipartimento in relazione ai suoi fini istitutivi, il Senato accademico può, sentiti il Consiglio del Dipartimento e quello della Facoltà o delle Facoltà interessate e la Commissione per la ricerca scientifica e il trasferimento tecnologico, disporne la disattivazione, su parere conforme del Consiglio d'amministrazione.
All'atto della costituzione del Dipartimento devono afferirvi almeno 15 componenti, di cui almeno 10 professori di ruolo. Le successive richieste di afferenza, indirizzate al Rettore e al Direttore di Dipartimento e per conoscenza al Preside della Facoltà di appartenenza, vanno presentate all'atto dell'entrata in servizio dai professori e dai ricercatori di nuova nomina o trasferiti; entro la data di ogni anno stabilita dal Regolamento generale d'Ateneo dai professori e dai ricercatori già in servizio. Il Dipartimento approva le richieste di afferenza; gli eventuali casi controversi sono sottoposti al Senato accademico.
A ciascun Dipartimento compete l'assegnazione di un organico di personale tecnico e amministrativo e di un segretario amministrativo, il quale provvede agli adempimenti di carattere amministrativo-contabile, è responsabile della gestione amministrativa del Dipartimento e dà esecuzione alle deliberazioni di sua competenza assunte dagli organi del Dipartimento. Le assegnazioni sono disposte dal Rettore in base alle richieste del Dipartimento, su delibera del Consiglio di amministrazione, nel quadro dei criteri generali dettati dal Senato accademico.
Ad ogni Dipartimento compete una dotazione finanziaria annua a carico del bilancio universitario stabilita dal Consiglio d'amministrazione, sulla base dei parametri fissati dal Senato accademico tenendo conto del numero dei professori e ricercatori e della natura dei settori disciplinari compresi nel Dipartimento. Vi si aggiungono gli eventuali contributi e stanziamenti diretti specificamente al Dipartimento e le quote sui proventi delle eventuali prestazioni a pagamento effettuate per conto terzi.

3. Sono organi del Dipartimento: il Consiglio di Dipartimento, il Direttore, e, ove prevista dal Regolamento interno del Dipartimento, la Giunta.

4. Il Consiglio di Dipartimento è l'organo di indirizzo, di programmazione e di coordinamento dell'attività del Dipartimento, ed esercita a tal fine tutte le attribuzioni che gli sono conferite dalla normativa in vigore, dal presente Statuto e dai Regolamenti.
Fanno parte del Consiglio tutti i professori e i ricercatori che afferiscono al Dipartimento, il segretario amministrativo, i coordinatori generali e i coordinatori delle aree tecnico-scientifica, socio-sanitaria, elaborazione dati e delle biblioteche eventualmente in servizio presso il Dipartimento, una rappresentanza del personale tecnico e amministrativo, una rappresentanza dei titolari di assegno di collaborazione alla ricerca e una rappresentanza degli iscritti al dottorato di ricerca.
La partecipazione alle deliberazioni concernenti la formazione dei collegi dei dottorati di ricerca e le questioni riguardanti i compiti didattici è riservata ai professori e ai ricercatori. La formulazione dei pareri relativi alle chiamate dei professori di ruolo è riservata ai componenti della fascia corrispondente e di quella superiore.

5. Il Direttore ha la rappresentanza del Dipartimento, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta e cura l'esecuzione dei rispettivi deliberati; promuove e coordina, in collaborazione con la Giunta, le attività del Dipartimento; ha la responsabilità, in solido con il segretario amministrativo, della gestione contabile e amministrativa del Dipartimento; vigila nell'ambito di sua competenza sull'osservanza delle leggi, delle norme e dei Regolamenti; esercita tutte le attribuzioni che gli sono conferite dalle leggi, dallo Statuto, dai Regolamenti e dal Regolamento interno del Dipartimento.
Il Direttore del Dipartimento è eletto a scrutinio segreto dai professori e dai ricercatori che fanno parte del Consiglio di Dipartimento tra i professori di ruolo di I fascia a tempo pieno, ovvero tra i professori di ruolo di II fascia a tempo pieno in caso di indisponibilità di professori di I fascia, ed è nominato con decreto del Rettore. Il Direttore dura in carica tre anni e non è immediatamente rieleggibile più di una volta.
L'elezione del Direttore avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella prima votazione. A partire dalla seconda è sufficiente la maggioranza assoluta dei presenti. La seduta per l'elezione del Direttore del Dipartimento è convocata e presieduta dal professore di prima fascia di ruolo o fuori ruolo con maggiore anzianità accademica.
Il Regolamento del Dipartimento stabilisce le modalità di nomina di un Vicedirettore.

6. La Giunta, ove costituita, è un organo esecutivo che coadiuva il Direttore ed esercita i compiti previsti dal Regolamento.
Le modalità specifiche di composizione, elezione e funzionamento della Giunta sono fissate dai Regolamenti dei singoli Dipartimenti.

inizio pagina


Art. 28 - Istituti

1. L'Istituto è la struttura unitaria che raggruppa professori e ricercatori di settori disciplinari affini della medesima Facoltà che svolgono la propria attività di ricerca con finalità autonome o in gruppi limitati. È condizione per l'esistenza di un Istituto la afferenza di almeno tre professori di ruolo di discipline omogenee per fini o per metodi e la disponibilità di personale e di strutture idonee allo svolgimento dei suoi fini istituzionali e all'erogazione dei servizi essenziali per la ricerca e la didattica, nel rispetto dei criteri di economicità e di uso razionale delle risorse.
L'Istituto concorre con le strutture tecniche e organizzative di cui dispone, in collaborazione con i Consigli di Facoltà, i Consigli di coordinamento didattico e gli Organi direttivi delle scuole di specializzazione interessati, allo svolgimento delle attività didattiche. Nelle Facoltà abilitate al rilascio del titolo di dottore di ricerca o consorziate a questo fine, l'Istituto concorre, per quanto di sua competenza, alla promozione e all'organizzazione delle relative attività. L'Istituto può svolgere prestazioni per conto terzi, congrue con i fini dell'Istituzione universitaria, nei limiti e secondo le norme stabilite dal Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità. Le dotazioni finanziarie dell'Istituto sono costituite da stanziamenti diretti a carico del bilancio universitario deliberati dal Consiglio di amministrazione secondo i criteri fissati dal Senato accademico e da quote attribuite nella misura determinata dai Consigli di Facoltà. Vi si aggiungono gli eventuali contributi e stanziamenti diretti specificamente all'Istituto e le quote sui proventi delle eventuali prestazioni a pagamento effettuate per conto terzi.
L'utilizzazione dei fondi assegnati con destinazione specifica compete all'assegnatario o agli assegnatari, alle condizioni previste dal Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
L'Istituto programma annualmente le spese generali e per i servizi comuni, tenendo equamente conto delle esigenze delle varie discipline e fatta salva la possibilità di mettere a disposizione, a richiesta, una quota parte dei fondi disponibili in comune per accertate esigenze specifiche di singoli professori e ricercatori.
Ai sensi del comma 4 dell'art. 6 del presente Statuto, l'Istituto si configura come un centro di spesa dotato di parziale autonomia amministrativa, finanziaria e contabile ed è sottoposto ai conseguenti obblighi stabiliti dal Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità. L'Istituto dispone, per l'espletamento delle proprie funzioni, di personale tecnico, amministrativo e ausiliario, assegnato dal Consiglio di amministrazione sulla base dei criteri generali stabiliti dal Senato accademico. Le richieste di personale e di spazi sono effettuate dall'Istituto, su parere conforme del Consiglio di Facoltà.
La disattivazione di un Istituto, nel caso non sussistano più le ragioni sufficienti per la sua esistenza, è disposta dal Senato accademico, sentiti il Consiglio d'Istituto e il Consiglio di Facoltà interessati e la Commissione per la ricerca scientifica e il trasferimento tecnologico.
La normativa generale per l'ordinamento degli Istituti è contenuta nel Regolamento generale d'Ateneo. Norme più specifiche possono essere comprese nei Regolamenti delle singole Facoltà.

2. Sono organi dell'Istituto il Consiglio d'Istituto e il Direttore. Il Consiglio d'Istituto viene costituito secondo le corrispondenti norme, per quanto applicabili, previste per il Consiglio di Dipartimento.
Il Direttore è eletto di norma tra i professori di ruolo a tempo pieno, secondo le modalità stabilite dal Regolamento di Facoltà. Al Direttore si applicano le norme sulla rieleggibilità previste per il Direttore di Dipartimento.

3. Ferme restando le differenze, in termini dimensionali e di organizzazione della ricerca, tra Dipartimenti e Istituti, e mantenendo l'individualità di questi ultimi ad ogni altro effetto, l'Università favorisce la gestione accorpata di alcune loro funzioni e servizi al fine di assicurare una più congrua utilizzazione degli spazi, delle risorse e della ripartizione del personale.

inizio pagina


Art. 29 - Dottorato di ricerca

I corsi di dottorato di ricerca, istituiti in ottemperanza alla normativa in vigore, sono disciplinati da un apposito Regolamento, che costituisce parte integrante del Regolamento didattico d'Ateneo, deliberato dal Senato accademico, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, acquisite le proposte della Commissione per la ricerca scientifica e il trasferimento tecnologico, sentite le Facoltà e i Dipartimenti, e previa approvazione, per le parti di competenza, del Consiglio di amministrazione.

inizio pagina


Art. 30 - Scuole di specializzazione

Le scuole di specializzazione, secondo la normativa e nelle tipologie previste dagli ordinamenti in vigore, sono istituite dal Rettore su proposta delle Facoltà interessate, con delibera del Senato accademico, previo parere conforme del Consiglio di amministrazione. La programmazione delle attività viene approvata dal Senato accademico e, per gli aspetti organizzativi e contabili, dal Consiglio di amministrazione, previa approvazione dell'elenco dei docenti da parte delle Facoltà interessate, secondo le procedure indicate dal Regolamento generale d'Ateneo e dai Regolamenti delle Facoltà interessate e delle singole scuole. Gli aspetti organizzativi e contabili sono definiti dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Sono organi della scuola il Direttore e il Consiglio della scuola.
Il Direttore ha la responsabilità del funzionamento della scuola; è nominato dal Rettore, di norma fra i professori di ruolo che fanno parte del Consiglio della scuola, su proposta di quest'ultimo, approvata dal Consiglio di Facoltà; dura in carica tre anni e non è immediatamente confermabile più di una volta, salvo disposizioni particolari del Regolamento di Facoltà, funzionali con caratteristiche specifiche della scuola, e previa ratifica del Senato accademico. Non si può essere contemporaneamente Direttori di più scuole di specializzazione.
Il Consiglio della scuola è composto da tutti i titolari di insegnamento, dai professori a contratto, da una rappresentanza degli specializzandi, secondo le modalità fissate nel Regolamento generale dell'Ateneo e nei Regolamenti delle singole scuole.
I Regolamenti delle scuole sono emanati dal Rettore, su delibera del Senato accademico, previa deliberazione a maggioranza assoluta del Consiglio della scuola, sentito il Consiglio di amministrazione e acquisito il parere della Facoltà o delle Facoltà proponenti.
Il Regolamento generale d'Ateneo può fissare disposizioni particolari per le scuole di specializzazione dell'area sanitaria funzionali con quanto previsto dalle normative nazionali e comunitarie vigenti.

inizio pagina


Art. 31 - Attività proprie della Facoltà di Medicina e Chirurgia

La Facoltà di Medicina e Chirurgia è tenuta ad assolvere compiti di assistenza e cura in funzione delle proprie attività istituzionali. Lo svolgimento di tali compiti da parte del personale universitario operante in strutture sanitarie è rigorosamente collegato a esigenze didattiche e scientifiche e non deve comportare sacrifici per queste ultime in termini di impegno orario. Il rispetto dei criteri di economicità e produttività dell'assistenza non deve parimenti costituire impedimento al raggiungimento dei fini istituzionali dell'Università, con specifico riferimento alla ricerca clinica.
La formazione del medico affidata alle strutture didattiche della Facoltà avviene nel rispetto degli standard qualitativi e quantitativi definiti dalle norme europee e dagli ordinamenti didattici.
L'Università può istituire propri Policlinici universitari o altre strutture clinico-sanitarie, anche mediante il ricorso a strumenti giuridico-finanziari idonei, inclusa la costituzione e la partecipazione a società con partner pubblici o privati. In assenza di Policlinici universitari, la disponibilità di strutture assistenziali è garantita mediante rapporti convenzionali con istituzioni pubbliche e private, disciplinati da idonei strumenti giuridici ed economico-finanziari.
Il Regolamento della Facoltà di Medicina e Chirurgia disciplina l'organizzazione della didattica dei corsi di laurea e di laurea specialistica in distinti Poli universitari, operanti presso gli enti convenzionati e comprensivi dell'intero percorso formativo finalizzato al titolo di studio. Nei Poli dovrà essere privilegiato il convenzionamento di aree funzionali omogenee, organizzate in unità didattico-assistenziali coerenti con l'ordinamento didattico.
Nella attribuzione di compiti e responsabilità assistenziali al personale universitario deve essere garantita, nel quadro degli ordinamenti didattici della Facoltà e delle esigenze di funzionamento delle strutture assistenziali, la piena valorizzazione delle professionalità sia dei professori di ruolo che dei ricercatori.
L'apporto alla didattica da parte di personale del Servizio sanitario nazionale è consentito, secondo le disposizioni di legge vigenti, nel rispetto degli obblighi istituzionali prioritari dell'Università.

inizio pagina


Art. 32 - Borse di studio

Il Regolamento generale d'Ateneo definisce la normativa riguardante l'istituzione di premi di studio e di borse per ricerca destinate a laureati e laureandi da conferire, in aggiunta a quelle previste dalla normativa in vigore, su fondi del bilancio universitario anche mediante l'utilizzo di risorse messe a disposizione allo scopo da Dipartimenti o Istituti o provenienti da enti esterni.

inizio pagina


Art. 33 - Esami

Le normative riguardanti le prove di laurea, di laurea specialistica, di specializzazione e di profitto degli studenti, la composizione delle relative commissioni, le modalità di attribuzione dei voti sono stabilite per gli aspetti generali dal Regolamento didattico d'Ateneo, per gli aspetti specifici dai singoli Regolamenti di Facoltà. La votazione finale degli esami di laurea e di laurea specialistica è espressa in centodecimi. La votazione finale degli esami di diploma di specializzazione è espressa in settantesimi. La votazione degli esami di profitto è espressa in trentesimi, qualunque sia il numero dei componenti la commissione (comunque non meno di due, tra i quali il titolare dell'insegnamento o un altro professore ufficiale con funzioni di presidente secondo quanto stabilito dal Regolamento didattico).
Quando il numero dei commissari per gli esami di profitto sia ampliato in relazione al carico didattico, le commissioni possono articolarsi in sottocommissioni nelle forme stabilite da ciascun Regolamento di Facoltà, sotto la responsabilità del presidente della commissione, in presenza dello stesso o di altro professore di ruolo componente della commissione che lo sostituisce. Devono essere comunque garantite la pubblicità delle prove orali e la possibilità di verifica di quelle scritte.
Nei casi in cui sia insufficiente il personale di ruolo, possono essere chiamati a far parte delle commissioni per gli esami di profitto cultori della materia esterni, dotati della necessaria qualificazione, proposti dal titolare dell'insegnamento. Il Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità fissa i criteri per la determinazione dell'eventuale compenso ai componenti esterni.

inizio pagina


Art. 34 - Servizi didattici integrativi

L'Università promuove, anche con la costituzione di apposite strutture di servizio, attività di orientamento e di sostegno rivolte:
- agli studenti degli ultimi anni delle scuole medie superiori in modo da meglio motivarne le iscrizioni anche in relazione alle previsioni di impiego nei diversi settori;
- agli studenti iscritti, organizzando le forme di tutorato previste dallo specifico Regolamento istitutivo di cui all'art. 14 e dai singoli Regolamenti di Facoltà, nonchè cicli e iniziative a carattere introduttivo o intensivo per colmare le eventuali lacune nella preparazione di partenza e ovviare a situazioni di svantaggio;
- ai laureati e ai diplomati e, con corsi ed iniziative di perfezionamento e di aggiornamento funzionali ai diversi esiti professionali.
Rientra tra le competenze dell'Università l'attivazione, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, di attività culturali e formative esterne e di corsi per la formazione permanente e ricorrente.

inizio pagina


Art. 35 - Collaborazioni esterne

Nel rispetto delle normative vigenti, per esigenze connesse con i suoi fini istituzionali alle quali non possa far fronte con personale in servizio, l'Università può ricorrere a collaboratori esterni di adeguata qualificazione, nei limiti e secondo le modalità determinate dal Regolamento generale d'Ateneo e dal Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

inizio pagina


Art. 36 - Valutazione della didattica

Le Facoltà sono tenute a stabilire nei loro Regolamenti le modalità con cui assicurare la verifica periodica della funzionalità, dell'efficienza e della rispondenza agli obiettivi del complesso delle attività d'insegnamento delle strutture didattiche che fanno loro capo e dei connessi servizi, reperendo allo scopo ogni elemento informativo e propositivo utile, compreso il rilevamento, nelle forme più opportune e con le dovute garanzie, delle valutazioni espresse individualmente dagli studenti.
Le Facoltà istituiscono apposite Commissioni per la didattica, operanti a livello di Facoltà o di singolo corso di studio, secondo quanto disposto dai vari Regolamenti di Facoltà, comprensive di professori, ricercatori e rappresentanti degli studenti.
Le Commissioni per la didattica hanno compiti di osservatorio permanente dell'andamento del corso di studio, sul quale riferiscono periodicamente al Consiglio di Facoltà o al Consiglio di coordinamento didattico di cui fanno parte, e avanzano proposte di intervento in materia, anche alla luce delle carenze e degli inconvenienti eventualmente riscontrati. Le Commissioni si pronunciano sulla utilizzazione dei fondi destinati al potenziamento della didattica.

inizio pagina