TITOLO III - Organi di governo
Art. 17 - Rettore
1. Il Rettore ha compiti di iniziativa, di attuazione e di vigilanza, assicura il raccordo tra gli organi centrali di governo dell'ateneo e rappresenta l'Università ad ogni effetto di legge.
Spetta in particolare al Rettore:
a) convocare e presiedere il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione e sovrintendere alla esecuzione delle rispettive deliberazioni;
b) vigilare sul funzionamento delle strutture e dei servizi dell'Università impartendo direttive - nell'ambito dei poteri conferitigli dalla legge e dallo Statuto - per la corretta applicazione delle norme di legge, dello Statuto e dei Regolamenti autonomi, per l'efficiente funzionamento delle strutture e dei servizi e per la determinazione delle relative responsabilità;
c) curare l'osservanza delle norme concernenti l'ordinamento universitario;
d) esercitare l'autorità disciplinare secondo le normative vigenti;
e) presentare all'inizio di ogni anno accademico una relazione pubblica sullo stato dell'Ateneo;
f) emanare i decreti e gli atti di sua competenza;
g) assumere, in caso di necessità e di indifferibile urgenza, i necessari provvedimenti, i quali, se di competenza del Senato accademico o del Consiglio di amministrazione, sono da sottoporre alla ratifica di tali organi alla prima riunione successiva utile;
h) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
2. Il Rettore è eletto tra i professori di ruolo e fuori ruolo di prima fascia che abbiano optato per il tempo pieno od optino in tal senso in caso di elezione; dura in carica quattro anni e può essere rieletto una sola volta.
Nel caso in cui al termine del secondo quadriennio il Rettore ricopra un incarico di livello nazionale o internazionale, nel quale il Senato accademico con la maggioranza dei due terzi ravvisi un superiore interesse dell'Università e per il cui svolgimento sia requisito essenziale rivestire la carica di Rettore, la data per le elezioni è procrastinata in modo da far coincidere il termine del mandato rettorale con quello dell'incarico di cui sopra fino alla scadenza del mandato stesso, con l’esclusione di eventuali proroghe, e comunque per non più di due anni.
Il Rettore è nominato con decreto del Ministro.
3. L’elettorato attivo è costituito:
a) dai professori di ruolo di prima e seconda fascia e dai ricercatori;
b) dal personale tecnico-amministrativo in servizio a tempo indeterminato e dirigente con voto ponderato;
c) dai rappresentanti degli studenti eletti in seno al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione;
d) dai rappresentanti degli studenti eletti in seno ai Consigli di Facoltà con voto ponderato.
Per la componente indicata al punto b) la ponderazione dei voti viene effettuata moltiplicando i voti individuali espressi per il coefficiente 0,125, equivalente al 12,5% del totale degli aventi diritto al voto della categoria. La somma dei voti pesati non deve comunque eccedere il 10% del totale dei voti che possono essere espressi dai professori e ricercatori aventi diritto al voto. Qualora il totale dei voti pesati ecceda il predetto 10%, il coefficiente di ponderazione è proporzionalmente ridotto.
Per la componente indicata al punto d) la ponderazione viene effettuata moltiplicando i voti individuali espressi per il coefficiente 0,7, equivalente al 70% della componente stessa.
Il Rettore è eletto a maggioranza assoluta dei voti esprimibili nella prima votazione. Per voti esprimibili si intende il numero complessivo, arrotondato per eccesso, di voti interi che il corpo elettorale può esprimere, compresi i voti pesati del personale tecnico-amministrativo e dirigente e dei rappresentati degli studenti nei Consigli di Facoltà. Nel caso in cui la prima votazione non abbia dato esito positivo, si procede ad una seconda votazione, per la quale è richiesta la maggioranza assoluta dei voti espressi, considerando per il personale tecnico-amministrativo e dirigente e per i rappresentanti degli studenti nei Consigli di Facoltà i voti pesati. Qualora nessuno dei candidati ottenga quest’ultima maggioranza, si procede a una terza e ultima votazione con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nella seconda votazione abbiano ottenuto il maggior numero di voti.
La votazione è valida se vi abbia partecipato la maggioranza assoluta degli aventi diritto della componente di cui al punto a).
4. L'elettorato passivo è riservato a quanti, trovandosi nelle condizioni di cui al punto 2, abbiano presentato la propria candidatura almeno quarantacinque giorni prima della data della prima votazione.
5. Il Rettore designa un Prorettore vicario scelto tra i professori di ruolo di prima fascia, che lo coadiuva anche assumendo responsabilità delegate in settori di attività e lo supplisce nelle sue funzioni in caso di impedimento o di assenza.
Negli organi accademici il Prorettore vicario non ha diritto di voto se è presente il Rettore.
6. In relazione alle esigenze funzionali di settori di attività di rilevante importanza e complessità e che eventualmente comportino anche funzioni di rappresentanza istituzionale, il Rettore può proporre al Senato accademico la designazione fino a un massimo di tre Prorettori, individuati tra i professori di ruolo di prima fascia, incaricati di seguire più direttamente i settori in questione.
7. Il Rettore può avvalersi della collaborazione di altri professori di ruolo delegando loro funzioni che non gli siano inderogabilmente riservate, finalizzate alla realizzazione di progetti specifici o allo svolgimento di attività definite o quali delegati in sua vece in organi nei quali ciò sia consentito, dandone comunicazione al Senato accademico ed al Consiglio di amministrazione.
Il Rettore può designare uno o più delegati alla verifica e alla firma di atti di sua competenza.
8. Il Rettore, per esigenze cui non si possa far fronte con personale in servizio, può avvalersi dell'opera di esperti e di collaboratori anche esterni all'Università con funzioni istruttorie e consultive.
9. Il Rettore ha diritto, a richiesta, per il periodo del suo mandato, alla limitazione dell'attività didattica, ivi compreso l'esonero dall'obbligo di svolgere il corso ufficiale, purchè senza oneri aggiuntivi sul bilancio dell'Università.
10. Il Prorettore vicario può avvalersi della limitazione dell'attività didattica, comprensiva dell'esonero dall'obbligo di svolgere il corso ufficiale, purchè senza oneri aggiuntivi sul bilancio dell'Università, qualora la giustifichino l'entità degli incarichi attribuitigli. La limitazione è autorizzata dal Rettore.
inizio pagina
Art. 18 - Il Senato accademico
1. Nel quadro dell'autonomia universitaria e nel rispetto del potere di proposta, delle prerogative e dell'autonomia specifica proprie delle singole strutture didattiche e scientifiche, il Senato accademico definisce le linee di intervento e di sviluppo dell'ateneo, programmandone le fasi, e sovrintende al coordinamento delle attività didattiche e scientifiche.
In particolare, il Senato accademico:
a) elabora e approva, sentiti per quanto di loro competenza il Consiglio di amministrazione, le strutture didattiche e per la ricerca e la Conferenza degli studenti, i piani di sviluppo dell'Università e ne verifica le fasi di attuazione;
b) definisce gli obiettivi e le priorità da perseguire nella predisposizione del bilancio di previsione dell'ateneo e nella distribuzione delle risorse di personale, di spazi e finanziarie alle strutture didattiche, di ricerca e di servizio;
c) provvede al coordinamento delle attività e dei servizi didattici dell'Ateneo;
d) favorisce lo sviluppo delle attività scientifiche dell'Ateneo e ne promuove il coordinamento; propone l'ammontare dei fondi da iscrivere in bilancio destinati alla ricerca e provvede alla relativa ripartizione, sentita, per quanto di competenza, la Commissione per la ricerca scientifica e il trasferimento tecnologico di cui al successivo art. 19;
e) sentite le Facoltà interessate o su loro proposta, determina l'organico dei professori di ruolo e dei ricercatori delle Facoltà e ne dispone, con periodicità almeno triennale, le eventuali variazioni in conformità con gli ordinamenti didattici e con le connesse esigenze didattiche e di ricerca; effettua l'attribuzione dei posti di professore e di ricercatore di nuova istituzione;
f) definisce, sulla base delle proposte avanzate dalle singole Facoltà, la suddivisione della quota dei contributi a carico degli studenti destinata al potenziamento delle strutture e dei servizi didattici;
g) delibera, sentita la Commissione per la ricerca scientifica e il trasferimento tecnologico, la costituzione, la modificazione e l'eventuale disattivazione dei Dipartimenti, degli Istituti e delle altre strutture per la ricerca, nonché in merito alle questioni di afferenza di professori e ricercatori;
h) delibera l'attivazione delle nuove Facoltà, dei nuovi corsi di studio e delle altre iniziative didattiche e delle connesse strutture di servizio;
i) delibera i Regolamenti di propria competenza ed esercita i compiti di verifica previsti dallo Statuto sui Regolamenti di Facoltà e delle altre strutture autonome;
l) assume, nell'ambito delle norme di legge in vigore, iniziative atte a garantire un equilibrato rapporto tra risorse disponibili e numero di studenti iscrivibili ai vari corsi e scuole;
m) svolge le altre funzioni affidategli dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
2. Il Senato accademico è composto:
a) dal Rettore;
b) dal Prorettore vicario, con le modalità previste al punto 6 dell'art. 17;
c) dai Presidi di Facoltà;
d) dal Direttore amministrativo, che funge da segretario, assistito per la verbalizzazione da un funzionario da lui designato;
e) da quattro professori di ruolo di I fascia, quattro professori di ruolo di II fascia, quattro ricercatori, che abbiano optato o che optino per il tempo pieno, eletti rispettivamente, con voto limitato ad una sola preferenza, dai professori di I fascia, dai professori di II fascia e dai ricercatori nell'ambito di ciascuna delle seguenti Facoltà o gruppi di Facoltà: 1) Scienze matematiche, fisiche e naturali; 2) Medicina e Chirurgia; 3) Giurisprudenza, Lettere e Filosofia, Scienze politiche, Scienze motorie 4) Agraria, Farmacia, Medicina veterinaria;
f) da tre rappresentanti eletti del personale tecnico e amministrativo;
g) da sei rappresentanti eletti degli studenti.
Partecipano ai lavori del Senato accademico senza diritto di voto, qualora non compresi tra i componenti di cui alle lettere c) od e), i Prorettori eventualmente designati.
Il numero dei rappresentanti degli studenti è ridotto a cinque nel caso in cui abbia partecipato alle relative votazioni meno dell'8% degli aventi diritto.
La nomina dei componenti non di diritto del Senato è disposta con decreto rettorale.
3. I membri elettivi del Senato accademico durano in carica tre anni e possono essere immediatamente rieletti una sola volta.
I rappresentanti degli studenti durano in carica due anni e possono essere rieletti, purché abbiano conservato i requisiti per l'eleggibilità previsti dal Regolamento generale d'ateneo, una sola volta.
4. Per le materie di cui alle lettere c), d), f), h) i) del punto 1, nonché per l'elaborazione delle parti dei Regolamenti concernenti il funzionamento delle strutture didattiche e scientifiche e la posizione dei professori e ricercatori, è richiesta, ai fini della validità delle delibere, anche la maggioranza della componente docente (Rettore o Prorettore vicario, Presidi, professori, ricercatori) presente alla seduta. Le attribuzioni di posti di nuova istituzione di cui alla lettera e) sono deliberate dalla sola componente docente.
5. Il Senato si riunisce su convocazione del Rettore, che ne fissa l'ordine del giorno, o quando ne faccia richiesta almeno un quarto dei suoi membri. In tal caso il Rettore è tenuto alla convocazione entro quindici giorni, ponendo all'ordine del giorno l'argomento o gli argomenti che hanno motivato la richiesta.
6. Il Senato accademico può istituire commissioni permanenti o temporanee con funzioni istruttorie, anche con l'eventuale partecipazione di esperti esterni, ove non si possa far fronte con personale in servizio.
D'intesa con il Consiglio d'amministrazione, il Senato accademico può istituire una o più commissioni paritetiche per l'istruttoria delle decisioni che interessano entrambi gli organi. Ai membri del Senato sono trasmessi anche i verbali del Consiglio e viceversa.
Non è consentito - eccetto che per il Rettore, il Prorettore vicario e il Direttore amministrativo - fare parte contemporaneamente del Senato accademico e del Consiglio d'amministrazione.
inizio pagina
Art. 19 - Commissione per la ricerca scientifica e il trasferimento tecnologico e Comitati di area
1. La Commissione per la ricerca scientifica e il trasferimento tecnologico è organo consultivo del Senato accademico e si avvale per l'espletamento dei suoi compiti dei Comitati di area.
2. La Commissione per la ricerca scientifica e il trasferimento tecnologico opera secondo le linee strategiche generali dell'ateneo in materia di ricerca scientifica espresse dal Senato accademico, i programmi di sviluppo delle singole Facoltà, le esigenze specifiche, equilibratamente considerate, delle diverse aree scientifiche presenti in Università.
In particolare essa avanza pareri sulla destinazione delle risorse a bilancio e comunque attribuite alla ricerca per le quali il Senato accademico richieda la sua valutazione, eventualmente indicandole preventivamente i criteri ai quali attenersi; esprime pareri sull'attivazione e la disattivazione di Dipartimenti e Istituti, sull'istituzione di Dottorati di ricerca, sulla costituzione di Centri di ricerca e di servizi di interesse della ricerca e sulle loro eventuali modifiche, sulla costituzione di spin-off e su altre forme di trasferimento tecnologico che coinvolgano l'ateneo; esamina le relazioni annuali sull'attività scientifica predisposte secondo quanto stabilito dal presente Statuto dalle singole strutture dell'Ateneo ed elabora su questa base relazioni biennali sull'andamento e le condizioni della ricerca nell'ateneo e sull'impiego dei mezzi ad essa destinati; si pronuncia su ogni altra materia attinente alle sue competenze che le venga sottoposta dal Rettore e dal Senato accademico.
I criteri per l'attribuzione alle singole aree dei fondi per la ricerca scientifica sono preventivamente deliberati dal Senato accademico, secondo le linee di programmazione pluriennale in materia anche di ricerca scientifica, unitamente agli eventuali criteri di distribuzione dei fondi all'interno delle singole aree.
La Commissione formula le proposte di assegnazione delle risorse previa acquisizione dei pareri dei Comitati d'area.
I Comitati d'area possono svolgere altre funzioni loro attribuite dalla Commissione nel quadro delle attività generali di sua competenza.
3. La Commissione per la ricerca scientifica e il trasferimento tecnologico è formata in relazione alle seguenti aree scientifico-disciplinari cui fanno riferimento i professori e i ricercatori dell'ateneo: 1) Scienze matematiche; 2) Scienze fisiche; 3) Scienze chimiche; 4) Scienze geologiche; 5) Scienze biologiche; 6) Scienze informatiche; 7) Scienze mediche; 8) Scienze agrarie; 9) Scienze veterinarie; 10) Scienze farmaceutiche e farmacologiche; 11) Scienze giuridiche; 12) Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche; 13) Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche; 14) Scienze economiche e statistiche; 15) Scienze politiche e sociologiche.
Ciascuna area costituisce un distinto collegio elettorale. L'appartenenza alle singole aree è determinata sulla base dei settori scientifico-disciplinari con decreto rettorale, tenuto conto delle eventuali opzioni degli interessati.
Le disposizioni di cui al primo e al secondo comma hanno finalità organizzative interne all'Ateneo; per tutte le altre funzioni, anche statistiche e di valutazione, che lo richiedano, è garantita la piena rispondenza delle afferenze dei singoli professori e ricercatori in servizio con l'articolazione delle aree e dei settori scientifico-disciplinari stabilita dalla normativa nazionale.
Il Senato accademico definisce la dimensione di ciascun Comitato di area e quella delle loro rappresentanze nella Commissione per la ricerca scientifica e il trasferimento tecnologico sulla base del numero complessivo dei professori e dei ricercatori che afferiscono a ciascuna area.
Nelle aree ove siano presenti percentuali significative di docenti in servizio presso Facoltà diverse o dove risultino comunque opportune disposizioni specifiche, il Senato accademico può disporre che i posti nella Commissione per la ricerca scientifica e il trasferimento tecnologico e nei Comitati di area siano ripartiti in relazione a tali situazioni in modo di favorire la più larga rappresentatività.
In ogni area l'elettorato attivo e passivo è attribuito indistintamente ai professori di ruolo e fuori ruolo e ai ricercatori, tenuto conto delle eventuali opzioni degli interessati.
Gli aventi diritto di ciascun collegio esprimono le loro preferenze, con voto singolo su due distinte schede, una per il rappresentante o i rappresentanti dell'area nella Commissione, i quali fanno parimenti parte del Comitato di area, e una per i restanti componenti del Comitato di area.
Le candidature per la Commissione vanno presentate e rese pubbliche almeno 20 giorni prima della data delle votazioni.
La presidenza di ciascun Comitato d'area è assunta dal rappresentante dello stesso eletto nella Commissione ovvero, nel caso in cui sia prevista la presenza in quest'ultima di più rappresentanti della medesima area, dall'eletto che abbia conseguito il maggior numero di voti.
I componenti della Commissione per la ricerca scientifica e il trasferimento tecnologico e dei Comitati di area durano in carica tre anni e sono immediatamente rieleggibili una sola volta.
4. La Commissione è presieduta dal Prorettore vicario o da uno dei Prorettori.
La Commissione designa nel suo ambito un Vicepresidente, che coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di indisponibilità, e il segretario. Essa è convocata dal Presidente, che ne fissa l'ordine del giorno, o quando ne faccia richiesta almeno un quinto dei suoi componenti. I verbali della Commissione sono trasmessi al Senato accademico. Per il lavoro istruttorio e di reperimento ed elaborazione della documentazione, ove non si possa far fronte con personale in servizio, la Commissione può far ricorso a collaboratori ed esperti esterni.
5. Per operare una più attenta valutazione delle proposte di spin-off e di trasferimento tecnologico trasmesse al suo esame, la Commissione costituisce nel proprio ambito una apposita Sottocommissione, della quale fa parte il Presidente della Commissione Brevetti, ove istituita.
Su proposta del Presidente, approvata dal Senato accademico, la Sottocommissione può essere integrata da esperti, individuati tra i docenti in servizio o tra esterni di elevata qualificazione e competenza.
inizio pagina
Art. 20 - Consiglio di amministrazione
1. Il Consiglio di amministrazione sovrintende al reperimento delle risorse finanziarie e alla gestione amministrativa ed economico-patrimoniale e a quella del personale tecnico ed amministrativo, fatte salve le competenze delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio alle quali la legge e lo Statuto attribuiscono autonomia finanziaria e di spesa.
2. In particolare il Consiglio di amministrazione:
a) delibera sulla base delle priorità indicate dal Senato accademico il bilancio di previsione dell'Ateneo e le sue variazioni ed approva il conto consuntivo;
b) esprime il proprio parere sui piani di sviluppo dell'Ateneo e ne segue, per quanto di competenza, le fasi di attuazione;
c) delibera, coerentemente con i piani di sviluppo e secondo le priorità indicate dal Senato accademico, sulla destinazione delle risorse per l'edilizia e sull'uso degli spazi;
d) destina, coerentemente con le priorità e i criteri stabiliti dal Senato accademico e nel rispetto della pianta organica di cui al successivo art. 45, il personale tecnico ed amministrativo alle strutture didattiche, di ricerca e di servizio;
e) determina, sentiti il Senato accademico e la Conferenza degli studenti, la misura delle tasse e dei contributi a carico degli studenti e stabilisce, su proposta del Senato accademico, sentita la Conferenza degli studenti, la quota parte da destinare al potenziamento delle strutture e dei servizi didattici;
f) delibera le eventuali trasformazioni del patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'Ateneo, ivi compresa l'accettazione di lasciti e donazioni; gli atti relativi diventano esecutivi previa autorizzazione del rappresentante locale dell'autorità di governo;
g) gestisce le risorse finanziarie, deliberando sui provvedimenti da cui derivino entrate o oneri per il bilancio;
h) approva i contratti e le convenzioni, quando non di competenza di altri soggetti;
i) vigila sul funzionamento dei servizi generali e sulla conservazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Ateneo;
l) delibera o esprime il proprio parere sui Regolamenti di competenza, secondo le norme stabilite dallo Statuto;
m) svolge le altre funzioni affidategli dalle norme in vigore, dallo Statuto e dai regolamenti.
3. Il Consiglio di amministrazione è costituito:
a) dal Rettore;
b) dal Prorettore vicario, con le modalità previste al punto 6 dell'art. 17;
c) dal Direttore amministrativo, che esercita anche le funzioni di segretario, assistito per la verbalizzazione da un funzionario da lui designato;
d) da otto professori di ruolo o ricercatori, dei quali almeno due professori di I fascia, almeno due professori di II fascia, almeno uno ricercatore, che abbiano optato o che optino per il tempo pieno; essi sono eletti in un unico collegio, con voto limitato a due preferenze, dai professori di I fascia, dai professori di II fascia e dai ricercatori; non più di due degli eletti possono appartenere alla medesima Facoltà
e) da tre rappresentanti eletti del personale tecnico ed amministrativo;
f) da tre rappresentanti eletti degli studenti;
g) da un rappresentante del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, designato dal Ministro;
h) dal Direttore generale delle entrate della Lombardia, o da un suo delegato.
I membri elettivi del Consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e sono immediatamente rieleggibili una sola volta. I rappresentanti degli studenti durano in carica due anni e possono essere rieletti, purchè abbiano conservato i requisiti per l'eleggibilità previsti dal Regolamento generale d'Ateneo, una sola volta.
4. Il Senato accademico, su proposta del Rettore, può designare, con delibera assunta a maggioranza assoluta dei suoi componenti, fino a due altri membri scelti fra esperti con qualificate competenze negli ambiti operativi di interesse del Consiglio.
Possono inoltre fare parte del Consiglio fino a quattro rappresentanti di enti territoriali o di altri enti pubblici e privati che concorrano al finanziamento dell'Università o delle sue sedi gemmate entro i parametri definiti d'intesa fra il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione. Nel caso in cui gli enti finanziatori siano più di quattro, le designazioni sono definite d'intesa tra gli stessi.
Qualora, a seguito delle designazioni di cui ai due commi precedenti, il numero dei componenti il Consiglio di amministrazione risulti superiore a 20, il numero dei rappresentanti degli studenti è elevato a 4.
I membri non elettivi del Consiglio non possono essere dipendenti dell'Ateneo.
La nomina dei componenti non di diritto del Consiglio è disposta con decreto rettorale.
inizio pagina
Art. 21 - Collegio dei Revisori dei conti
Il Rettore, sentito il Consiglio d’amministrazione, nomina con mandato triennale il Collegio dei revisori dei conti, composto da esperti in materia giuscontabile, i quali esercitano il controllo sulla gestione finanziaria e contabile dell’Ateneo, accertandone la regolarità.
Il Collegio è composto da sette membri, di cui uno, con funzioni di Presidente, è scelto tra i magistrati della Corte dei Conti, uno fra i dirigenti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, due tra i dirigenti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Ad eccezione del Presidente, tutti gli altri componenti devono essere iscritti al Registro dei Revisori contabili.
Il Collegio presenta una relazione sul conto consuntivo annuale da trasmettere alla Corte dei Conti unitamente al consuntivo stesso.
Il Presidente del Collegio o un suo delegato assiste senza diritto di voto alle sedute del Consiglio d’amministrazione.
inizio pagina
Art. 22 - Conferenza degli studenti
1. La Conferenza degli studenti, organo di rappresentanza del corpo studentesco a livello di Ateneo, promuove e coordina la partecipazione degli studenti all’organizzazione universitaria e svolge funzioni consultive verso gli organi di governo dell’Università ai sensi di quanto previsto dal presente Statuto e dai Regolamenti universitari, nonché funzioni propositive su materie riguardanti in modo esclusivo o prevalente l’interesse degli studenti. Alle proposte avanzate dalla Conferenza degli studenti, gli organi di governo sono tenuti a rispondere con delibere motivate.
La Conferenza promuove e gestisce i rapporti nazionali e internazionali con le rappresentanze studentesche degli altri Atenei. 2. E’ composta da studenti che siano già eletti in seno ai Consigli di Facoltà, in numero di: 2 per le Facoltà con non più di 2 mila iscritti; 3 per le Facoltà fino a 5 mila iscritti; 4 per le Facoltà fino a 10 mila iscritti; 5 per le Facoltà con più di 10 mila iscritti.
I seggi sono attribuiti con sistema analogo a quello applicato per l’elezione degli studenti negli organi accademici, che prevede liste di candidature tra loro concorrenti a sistema proporzionale.
Alla costituzione della Conferenza degli studenti si provvede ogni biennio a conclusione della tornata elettorale indetta per il rinnovo delle rappresentanze studentesche negli organi accademici, senza prevedere una specifica votazione, tenendo conto dei risultati riportati dalle liste che hanno ottenuto seggi nei Consigli di Facoltà, compresi i voti di preferenza.
Fanno, inoltre, parte della Conferenza gli studenti eletti nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione e nel Consiglio di indirizzo del C.I.Di.S. (Consorzio Interuniversitario per il Diritto allo Studio).
La decadenza anticipata dall’ufficio di rappresentante degli studenti nel Consiglio di Facoltà ovvero di rappresentante degli studenti in uno degli organi indicati al comma precedente, per dimissioni, conseguimento della laurea o della laurea magistrale o per altra causa, comporta l’automatica decadenza da membro della Conferenza degli studenti.
La costituzione della Conferenza è disposta con decreto del Rettore. 3. La Conferenza elegge nel proprio ambito il Presidente, che la rappresenta a tutti gli effetti, la convoca e ne esegue le deliberazioni. Il Presidente è affiancato da un Vice-Presidente e da un Ufficio di Presidenza con funzioni istruttorie, la cui composizione deve rispettare i criteri di proporzionalità tra le liste adottati nella costituzione della Conferenza stessa.
La Conferenza degli studenti deve essere convocata con regolarità, e comunque ogni tre mesi. Essa deve provvedere alla formulazione dei pareri di competenza e agli altri adempimenti che le vengano richiesti entro il termine di 20 giorni dalla richiesta.
Le norme per il suo funzionamento sono definite da un apposito Regolamento predisposto dalla Conferenza medesima con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti e approvato dal Senato Accademico.
L’Università garantisce alla Conferenza degli studenti le risorse e le strutture necessarie all’espletamento dei propri compiti
inizio pagina
Art. 23 - Consulta Università degli Studi/Sistema territoriale e socio-produttivo
Ferme restando le competenze del Comitato regionale lombardo di coordinamento, costituito ed operante ai sensi della normativa in vigore, l'Università promuove la costituzione di una "Consulta Università degli Studi/ Sistema territoriale e socio produttivo", rivolta ai responsabili degli enti territoriali, degli organismi culturali e scientifici, delle fondazioni, delle rappresentanze professionali e di categoria, del sistema scolastico e formativo, del servizio sanitario, delle organizzazioni sindacali e di ogni altro ente interessato alle attività universitarie.
La Consulta opera quale organo di proposta, di iniziativa, di verifica e di confronto in relazione alle attività istituzionali - scientifiche, didattiche e culturali - dell'Università e al loro raccordo con le esigenze e le prospettive di sviluppo del sistema territoriale e socio produttivo, affrontando ogni altro problema di comune interesse.
La Consulta si riunisce di norma almeno una volta all'anno e può deliberare l'attivazione di articolazioni interne e di modalità organizzative funzionali alle esigenze.
La presidenza della Consulta è assunta dal Rettore o da un suo delegato.
La composizione della delegazione dell'Università che partecipa ai lavori della Consulta è deliberata dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione su proposta del Rettore.
Gli organi di governo dell'Ateneo sono tenuti a considerare i pareri espressi dalla Consulta ai fini dell'elaborazione dei piani di sviluppo e della dislocazione delle risorse.
inizio pagina
Art. 24 - Nucleo di valutazione
Il Nucleo di valutazione, organo autonomo istituito con decreto del Rettore, misura con scadenza periodica, secondo le prescrizioni di legge, anche su base comparativa, l'efficienza operativa delle strutture e dei servizi per la ricerca e per la didattica e della gestione tecnico-amministrativa dell'Università, tenuto particolarmente conto delle risorse investite.
Il Nucleo è composto da esperti di alta qualificazione, in maggioranza non dipendenti dell'Ateneo, designati dal Rettore, in relazione alle esigenze e agli obiettivi richiesti, sentiti il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione, organi ai quali il Nucleo è tenuto a trasmettere le proprie relazioni annuali. Collabora per quanto richiesto con il Nucleo un ufficio di referenza interno, comprensivo di un servizio preposto alla raccolta e al coordinamento degli elementi informativi, anche di carattere comparativo, nazionale e internazionale necessari. I responsabili delle varie strutture sono comunque tenuti a fornire al Nucleo di valutazione tutte le informazioni richieste.
All'atto della costituzione del Nucleo viene fissata la durata del mandato, comunque non superiore a tre anni, rinnovabile consecutivamente una sola volta.
Le risultanze valutative fornite dal Nucleo costituiscono elementi imprescindibili di considerazione da parte degli organi di governo anche ai fini dell'elaborazione dei piani di sviluppo e della dislocazione delle risorse dell'Ateneo.
inizio pagina