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TITOLO I - Norme generali


Art. 1 - Principi direttivi e finalità

L'Università degli Studi di Milano (d'ora in avanti Università) è un'istituzione pubblica di alta cultura, con propria personalità giuridica, ai sensi dell'art. 33 della Costituzione della Repubblica italiana. Essa opera sulla base del medesimo dettato costituzionale che garantisce libertà di ricerca e di insegnamento nelle arti e nelle scienze, ed è dotata di autonomia scientifica, didattica, organizzativa, finanziaria e contabile. Sua finalità primaria è la promozione della cultura, della ricerca, delle professionalità di grado superiore, dell'educazione e della formazione della persona con il contributo, nelle rispettive responsabilità, di tutte le sue componenti, professori, ricercatori, personale tecnico ed amministrativo, studenti. Essa cura, nel libero confronto delle idee, lo sviluppo, l'elaborazione e la trasmissione delle conoscenze. Sede primaria della ricerca scientifica, ne promuove e ne favorisce lo svolgimento, ad essa collegando le diverse attività didattiche. L'Università concorre alla formazione culturale degli studenti e ne cura la preparazione professionale, garantendo la piena applicazione delle norme per il diritto allo studio ed organizzando i propri servizi didattici, di sostegno e di orientamento in modo da rendere effettivo e proficuo lo studio universitario.
L'Università adegua a tali principi il proprio ordinamento e le proprie strutture, perseguendo in conformità ad essi le proprie finalità e ad essi attenendosi nei confronti sia degli organi e delle strutture interne, sia delle diverse componenti e dei singoli che ne fanno parte.
L'Università si articola in strutture scientifiche, didattiche e di servizio, così come sono definite nel presente Statuto. Esse sono organizzate in modo da favorire il raggiungimento delle finalità istituzionali cui sono ordinate. In relazione ai loro compiti istituzionali l'Università assicura a tali organi e strutture l'autonomia, anche regolamentare, secondo le norme del presente Statuto.
L'Università prevede forme di programmazione, coordinamento e valutazione delle proprie attività e di pubblicità e di controllo di legittimità dei propri atti.

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Art. 2 - Libertà di ricerca

L'Università afferma il ruolo essenziale della ricerca scientifica e tecnologica per l'avanzamento delle conoscenze e per il conseguimento di obiettivi di rilevante interesse scientifico, culturale, economico e sociale. A tal fine essa favorisce la ricerca autonomamente proposta dalle strutture dell'Ateneo e dai singoli professori e ricercatori e ne promuove lo svolgimento.
L'Università assicura ai singoli professori e ricercatori ed alle strutture scientifiche piena libertà ed autonomia nell'organizzazione della ricerca. Essa garantisce l'accesso ai finanziamenti e l'utilizzazione delle infrastrutture e degli apparati tecnici secondo le norme di legge e le disposizioni regolamentari interne.
L'Università destina annualmente, nella misura consentita dalle risorse a disposizione nel proprio bilancio anche grazie ad apporti esterni, una quota dei finanziamenti allo svolgimento e al potenziamento della ricerca scientifica. La relativa ripartizione avviene con le modalità definite nel presente Statuto, nel rispetto delle esigenze delle diverse aree scientifiche.

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Art. 3 - Libertà e finalità dell'insegnamento

L'Università garantisce la libertà di insegnamento dei singoli docenti e l'autonomia delle diverse strutture cui compete di assicurare, nel rispettivo ambito, l'organizzazione e l'andamento dell'attività didattica.
L'Università provvede a tutti livelli di formazione universitaria intesi alla preparazione ed alla specializzazione delle diverse figure professionali e scientifiche previste dagli ordinamenti didattici vigenti.
Essa garantisce il raggiungimento di questo obiettivo attraverso le sue strutture didattiche e mercè lo sviluppo di apposite attività di servizio, anche in collaborazione con altri enti, attuando opportune forme di programmazione, coordinamento e valutazione, secondo le norme regolamentari dei singoli organi e strutture.
In particolare essa assicura la qualità e l'efficacia della propria attività di formazione garantendo una stretta connessione tra ricerca e insegnamento e favorendo ogni forma opportuna di informazione, di orientamento, di appoggio alla didattica e di sostegno agli studenti. L'Università assume le opportune iniziative, anche in collaborazione con altri enti, al fine di orientare e favorire l'inserimento nel mondo del lavoro dei propri laureati e diplomati. L'Università può altresì esercitare attività culturali e formative destinate a soggetti esterni, purchè coerenti con le sue finalità e di conseguente livello.
I docenti sono tenuti all'osservanza dei doveri accademici e di quanto disposto dagli organi collegiali in materia di coordinamento della didattica e al fine di realizzare il diritto all'apprendimento degli studenti e il regolare funzionamento delle attività.

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Art. 4 - Accordi di collaborazione

L'Università, per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, allo scopo di utilizzare e promuovere ogni forma opportuna e legittima di cooperazione scientifica e didattica, può concludere accordi con le amministrazioni dello Stato e con enti pubblici e privati italiani, comunitari, stranieri e internazionali. Tali accordi si possono concretare nella istituzione di consorzi interuniversitari, nella partecipazione a consorzi, nella stipula di contratti e convenzioni e in ogni altra forma compatibile con la natura e le funzioni dell'Università. Nei settori di sua competenza e nel rispetto dei propri compiti e caratteri, l'Università può svolgere prestazioni per conto terzi.
Queste iniziative, che sottolineano il contributo dell'Università al progresso sociale, culturale ed economico, come ogni altra iniziativa di ricerca, si conformano alle finalità istituzionali, che pongono in primo piano il rispetto della persona umana e la sua formazione.

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Art. 5 - Finanziamenti

Le fonti di finanziamento dell'Università sono costituite da trasferimenti da parte dello Stato, da erogazioni di enti pubblici e privati, da entrate proprie.
Le entrate proprie sono costituite da tasse, contributi e da forme autonome di finanziamento, quali contributi volontari, proventi di attività, rendite, frutti e alienazioni del patrimonio, atti di liberalità e corrispettivi di contratti e convenzioni.
Per le spese di investimento l'Università può ricorrere, nei limiti e alle condizioni previste dalla legislazione vigente, a prestiti o a forme di leasing, in modo da garantire le condizioni di equilibrio di bilancio su scala pluriennale.

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Art. 6 - Principi organizzativi e di amministrazione

L'Università si organizza secondo criteri di autonomia, efficienza, responsabilità, trasparenza e semplificazione delle procedure.
L'università garantisce la pubblicità degli atti e il diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo le disposizioni di legge e con le modalità definite dalla apposita regolamentazione.
L'Università, per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali, si avvale di strutture gestionali, tecniche ed amministrative articolate in distinte unità organizzative, responsabili, nel settore di competenza, dei vari procedimenti e degli adempimenti attuativi, misurandone l'efficienza e la rispondenza agli obiettivi assunti con periodici controlli valutativi.
L'Università riconosce alle proprie strutture autonomia amministrativa, finanziaria e contabile. Questa può essere piena o parziale secondo le disposizioni del presente Statuto e le norme del Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
L'Università assicura al proprio interno ampia informazione delle decisioni adottate e della documentazione relativa, a ciò provvedendo con i mezzi più idonei. L'Università provvede altresì affinchè sia data conoscenza all'esterno degli aspetti più rilevanti della propria attività e di ogni informazione utile.
L'Università promuove adeguate forme di aggiornamento professionale del proprio personale tecnico ed amministrativo e ne valorizza le competenze.
L'Università assicura la piena attuazione del principio delle pari opportunità di cui alla legge 10.4.1991, n. 125, istituendo allo scopo gli organi previsti dalla normativa e dagli accordi contrattuali in vigore.

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Art. 7 - Libertà di associazione e di riunione e uso degli spazi universitari

L'Università favorisce e sostiene le attività promosse da associazioni e cooperative costituite con finalità culturali, ricreative e di mutualità dalle proprie componenti interne (personale e studenti).
L'Università garantisce la libertà di riunione nei propri spazi alle componenti interne per motivi culturali, sindacali o legati alla vita universitaria, secondo le modalità fissate nel Regolamento generale d'Ateneo.
L'Università favorisce lo svolgimento di congressi, convegni e iniziative scientifiche e culturali.
L'uso degli spazi universitari per le attività di cui ai commi precedenti o su richiesta di enti esterni è disposto sulla base di una apposita normativa contenuta nel Regolamento generale d'Ateneo, in corrispondenza con esigenze di accertato livello, che non contrastino con la natura e il funzionamento dell'istituzione universitaria.

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Art. 8 - Principi di comportamento

I professori, i ricercatori, il personale tecnico ed amministrativo e gli studenti hanno il diritto e il dovere di concorrere, nell'ambito delle rispettive responsabilità, al raggiungimento dei fini propri dell'Università. Il presente Statuto determina le modalità della loro partecipazione, tenuto conto delle funzioni, ai vari organi di governo.
I singoli componenti della comunità universitaria sono tenuti ad osservare le norme del presente Statuto e dei diversi regolamenti degli organi collegiali e ad assumere all'interno degli spazi universitari e nei rapporti reciproci comportamenti consoni con la natura e le funzioni dell'istituzione.

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Art. 9 - Attività culturali, sportive e ricreative

L'Università, ai sensi delle normative in vigore, promuove e favorisce attività culturali, sportive e ricreative per gli studenti e per il proprio personale, anche mediante l'apporto di specifiche risorse e attraverso apposite forme organizzative definite nel Regolamento generale d'Ateneo.
Rientrano tra le attività da favorire, eventualmente anche con la concessione in uso di spazi universitari, a condizioni comunque rispettose dei principi che regolano la gestione dei beni immobili dell'Università, quelle promosse negli ambiti e per le finalità di cui al presente articolo in forma autonoma da associazioni e cooperative studentesche e dal personale universitario.

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