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Consulenze e collaborazioni


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Riforma Gelmini - Aspetti connessi allo svolgimento di progetti di ricerca

Alla pagina: Attribuzione di incarichi - procedura e modulistica,  nel box "Circolari" è disponibile la nuova Circolare USM 2859 del 28/01/2011

L’Università, per esigenze connesse con i suoi fini istituzionali alle quali non possa far fronte con personale in servizio, può ricorrere a contratti di lavoro e a consulenze nei limiti e nel rispetto di quanto prescritto dall’art 7 comma 6* della legge 165/01, che recita:


“Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;

d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è soppresso.
Si applicano le disposizioni previste dall’art. 36, comma 3, del presente decreto."


6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione “    
 (* così come modificato dall'art 22 della legge 18/06/09 n. 69)
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In questa sezione sono riportate le procedure da seguire per l'attribuzione di incarichi di lavoro autonomo e la modulistica relativa di interesse dei collaboratori e dei loro referenti in Ateneo.

Ufficio di riferimento:
Ufficio Gestione e Audit Collaborazioni Esterne
della Divisione Stipendi e Carriere del Personale. 

 


Regolamento Lavoro Autonomo dell'Università degli Studi di Milano

Regolamento per l’affidamento a terzi estranei all’Università di incarichi di carattere intellettuale (Dr 0267760 del 23/04/10)