Riforma Gelmini - Aspetti connessi allo svolgimento di progetti di ricerca
Alla pagina: Attribuzione di incarichi - procedura e modulistica, nel box "Circolari" è disponibile la nuova Circolare USM 2859 del 28/01/2011
Riforma Gelmini - Aspetti connessi allo svolgimento di progetti di ricerca
Alla pagina: Attribuzione di incarichi - procedura e modulistica, nel box "Circolari" è disponibile la nuova Circolare USM 2859 del 28/01/2011
L’Università, per esigenze connesse con i suoi fini istituzionali alle quali non possa far fronte con personale in servizio, può ricorrere a contratti di lavoro e a consulenze nei limiti e nel rispetto di quanto prescritto dall’art 7 comma 6* della legge 165/01, che recita:
“Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.
Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è soppresso.
Si applicano le disposizioni previste dall’art. 36, comma 3, del presente decreto."
In questa sezione sono riportate le procedure da seguire per l'attribuzione di incarichi di lavoro autonomo e la modulistica relativa di interesse dei collaboratori e dei loro referenti in Ateneo.
Ufficio di riferimento:
Ufficio Gestione e Audit Collaborazioni Esterne
della Divisione Stipendi e Carriere del Personale.
215.00kb