Gli insegnamenti attivati nei vari corsi di laurea vengono tenuti normalmente da docenti di I e II fascia (straordinari, ordinari, associati). Nel caso in cui il docente titolare del corso sia temporaneamente assente o sia venuto a mancare per cessazione dal servizio, trasferimento in altra sede universitaria o altro motivo, l'insegnamento può essere coperto mediante affidamento.
La copertura avviene mediante affidamento nel caso in cui l'insegnamento sia stato attivato senza che vi sia un docente titolare per quel corso. Gli affidamenti possono essere attribuiti, ai sensi dell'art. 12 della Legge 341/90 e dell'art. 44 del Regolamento Generale di Ateneo, ai professori ordinari o straordinari, ai professori associati, ai ricercatori universitari, agli assistenti di ruolo ad esaurimento ed ai tecnici laureati, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 50 del DPR 382/80 e successive modificazioni e integrazioni, in servizio presso l'Università degli Studi di Milano o presso altre Università.
Le proposte di attivazione di insegnamenti per affidamento sono avanzate dai Consigli dei Corsi di studio interessati e deliberate dai Consigli di Facoltà.
L'attribuzione degli affidamenti avviene a seguito di selezioni pubbliche. Il bando viene pubblicizzato sul sito Web dell'Ateneo e affisso all'Albo dell'Ateneo e della Facoltà interessata. Il termine per la presentazione delle domande da parte degli aventi titolo è di almeno 15 giorni.
I Consigli delle Facoltà deliberano sull'attribuzione degli affidamenti, valutando se il candidato abbia adeguati titoli scientifici riferibili al settore scientifico-disciplinare per il quale è stata richiesta la supplenza o l'affidamento. In ogni caso, in presenza di pi domande, dovrà essere effettuata una valutazione comparativa dei candidati: le deliberazioni con le quali vengono attribuite dal Consiglio di Facoltà gli affidamenti devono essere approvate dal Senato Accademico.
I docenti ai quali sono attribuiti insegnamenti per affidamento sono componenti dei consigli di coordinamento didattico dei corsi di laurea e di laurea specialistica, hanno la piena responsabilità del regolare svolgimento delle attività didattiche loro affidate, ivi compresi: gli obblighi di ricevimento degli studenti, la presidenza delle commissioni d'esame e, nel caso in cui abbiano la responsabilità di un corso ufficiale, la funzione di relatore di tesi di laurea.
È il Consiglio di Facoltà che stabilisce la retribuibilità ovvero il conferimento a titolo gratuito delle supplenze /affidamenti.
Sono attribuibili solo a titolo gratuito le supplenze e gli affidamenti di corsi annuali o di moduli che rientrino, nei limiti dell'impegno complessivo previsto per i professori e per i ricercatori.
I professori e ricercatori non possono assumere più di un affidamento per un insegnamento annuale o per moduli con carico didattico corrispondente ad una annualità. Qualora per esigenze particolari vengano loro attribuiti due insegnamenti annuali o moduli con carico didattico superiore ad una annualità, la retribuibilità è comunque limitata ad una annualità.
Normativa di riferimento:
- DPR 11 luglio 1980 n. 382 - art. 114
- Legge 19 novembre 1990 n. 341 - artt 12 - 16
- Regolamento Generale di ateneo art. 44


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