I prestatori d'opera occasionali di norma devono svolgere l'attività contrattualmente prevista senza frequentare le strutture dell'Ateneo.
Qualora per particolari esigenze parte dell'attività debba essere svolta presso strutture uiniversitarie, è necessario attivare la copertura assicurativa del prestatore d'opera secondo le modalità previste nella circolare USM 41504 del 22.12.2011, di seguito pubblicata.


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