Assegni di ricerca

Gli assegni di ricerca sono previsti dall'art. 22 della Legge 240/2010  per gli studiosi in possesso di curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca. 

Il conferimento dell'assegno avviene mediante selezione pubblica, per titoli e colloquio, ed è formalizzato dalla stipula di un contratto di diritto privato tra l'università e il vincitore, che non si configura in alcun modo come un contratto di lavoro subordinato e non dà alcun diritto all'accesso nei ruoli del personale universitario.

L'assegnista svolge una collaborazione a carattere continuativo sotto la direzione di un responsabile scientifico, in condizioni di autonomia e nei limiti dettati dagli obiettivi dei programmi di ricerca.

La durata di un assegno di ricerca varia da 1 a 3 anni. L'assegno è però rinnovabile, fino a un massimo di 6 anni, compreso l’eventuale rinnovo ed escluso il periodo in cui la percezione dell'assegno coincida eventualmente con la durata legale di un dottorato di ricerca.

Esistono due tipologie di assegno di ricerca:

  • assegni post doc – di tipo A
  • assegni di tipo B
Selezioni assegni di ricerca

Contatti

[email protected] (tipo A)
[email protected] (tipo B – attivazione)
[email protected] (tipo B – carriera)

Assegni di tipo B

Finanziati dai dipartimenti universitari, sono a carico di progetti di ricerca o di convenzioni e contratti di ricerca con enti esterni e vengono banditi su richiesta delle strutture, previa verifica della copertura economica della spesa.

Informazioni generali sugli assegni di ricerca

Requisiti

Per candidarsi alle selezioni per gli assegni di ricerca bisogna avere una laurea specialistica, magistrale o magistrale a ciclo unico e un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca. Il titolo di studio deve essere quello richiesto dal singolo bando di concorso.

Assegni post doc di tipo A

Per poter usufruire degli assegni post doc - di tipo A è obbligatorio avere il titolo di dottore di ricerca (o titolo equivalente conseguito all'estero) e, per i settori interessati, il titolo di specializzazione di area medica corredato da un’adeguata produzione scientifica. Gli stessi titoli vengono considerati preferenziali per l’attribuzione degli assegni di tipo B insieme all’eventuale possesso di altri titoli di specializzazione oltre a quello di area medica.

Per gli assegni post doc – di tipo A, il titolo di studio previsto deve essere conseguito entro la data stabilita dal bando.

 

L’assegno non è cumulabile nè con la fruizione di borse di studio- eccetto che con quelle concesse da istituzioni nazionali o estere utili a integrare, con soggiorni all’estero, l’attività di ricerca dei titolari -  né con contratti di lavoro dipendente, di collaborazione o con proventi derivanti da attività libero–professionali, svolte in modo continuativo.

Sono compatibili con la fruizione dell'assegno:

  • le attività extra universitarie di relatore in seminari, convegni e conferenze, quelle pubblicistiche e una limitata attività di lavoro autonomo, previa comunicazione scritta e accordo con il docente responsabile e a condizione che l'attività sia dichiarata compatibile dalla struttura dove si svolge l’attività di ricerca e non sia in conflitto di interessi con l’attività di ricerca svolta per l’Ateneo
  • gli incarichi di insegnamento - ai sensi dell’art. 23 della legge 240/2010 -  limitatamente ai moduli didattici per non più di 30 ore, all’interno di insegnamenti modulari o di corsi di perfezionamento. Per gli assegnisti con incarichi didattici, conferiti dall’Ateneo o da altre università, va, in questo caso, ridotto in misura corrispondente il monte ore potenziale di 90 ore previsto dal dall’art.45 del Regolamento Generale d’Ateneo, per svolgere attività extracurriculare e attività didattica integrativa.

Complessivamente l’attività di lavoro autonomo non deve superare i limiti di reddito stabiliti dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, che ammonta a 15.000 euro annui lordi, esclusi i compensi derivanti dall’esercizio dei diritti di utilizzazione economica delle opere dell’ingegno.

Gli assegni post doc – di tipo A hanno la durata di 2 anni e possono essere rinnovati per ulteriori due anni.

Gli assegni di tipo B hanno una durata compresa tra 1 e 3 anni e sono rinnovabili nei limiti definiti dalla legge e dall’art. 11 del Regolamento di Ateneo.

Il limite massimo individuale per fruire degli assegni è di 6 anni, compresi gli assegni conferiti da altri enti o università, a esclusione invece degli assegni fruiti in coincidenza con la frequenza di un corso di dottorato di ricerca senza borsa, e nel limite massimo della durata legale del corso.

L’importo annuo lordo degli assegni post doc – di tipo A è stabilito annualmente dal Consiglio di amministrazione dell'Ateneo, nell’ambito della predisposizione del bilancio di previsione.

L’importo degli assegni di tipo B è stabilito dal Consiglio del dipartimento che lo richiede, nel rispetto del piano finanziario del progetto di ricerca su cui grava la spesa, tenuto conto che l’importo minimo è stabilito dal Miur ed è pari a 19.367,00 euro annui lordi (imponibile all’assegnista). 

L’assegno di ricerca è soggetto al contributo INPS della gestione separata del lavoro autonomo (aliquota massima pari a 1/3 del 35,33%) mentre è esente dall’Iperf. Viene comunque rilasciata la Certificazione Unica, con l'indicazione dell'importo esente da imposta. 

I documenti di pagamento si possono scaricare alla pagina dedicata del sito LaStatale@work dedicato al personale. 

Nelle pagine del sito LaStatale@work , dedicato al personale, ci sono tutte le informazioni su:

  • come si accetta l'assegno di ricerca
  • pagamento  
  • compatibilità
  • assenze, malattie e maternità
  • cittadini Extra UE - Iter e documenti necessari per ottenere il permesso di soggiorno
  • rinuncia all'assegno.

Tutte le informazioni sulle procedure di istituzione di un assegno di tipo A o B, rivolte al personale delle strutture di Ateneo sono disponibili sul sito La Statale@work.