Destinatari degli assegni di ricerca
Per l'assegno Post Doc di tipo A, costituiscono requisito obbligatorio per l’ammissione al bando, il titolo di dottorato di ricerca conseguito in Italia o il titolo equivalente conseguito all’estero ovvero, per i settori interessati il titolo di specializzazione di area Medica corredata da un’adeguata produzione scientifica. I titoli dovranno essere stati conseguiti da non più di 5 anni dalla pubblicazione del bando ovvero il titolo dovrà essere conseguito entro la data di stipula del contratto individuale e comunque entro la data stabilita nel bando di concorso .
Ai bandi per gli assegni di tipo B o autofinanziati possono partecipare i Dottori di ricerca o i laureati in possesso di un curriculum scientifico-professionale documentato, idoneo allo svolgimento dell'attività di ricerca.
Per entrambe le categorie sono richiesti i seguenti requisiti
- Titolo di studio prescritto dai bandi di concorso;
- Non superare il limite di 4 anni di durata come assegno di ricerca ad esclusione del periodo in cui e stato usufruito in coincidenza con il dottorato di ricerca senza borsa nel limite massimo della durata legale del relativo corso.
L'assegno non è cumulabile con borse di studio a qualsiasi titolo conferite ad eccezione di quelle concesse da Istituzioni nazionali o straniere utili a integrare, con soggiorni all’estero, l’attività di ricerca dei titolari. L’assegno non è altresì cumulabile con il lavoro dipendente, con altri contratti di collaborazione o con proventi derivanti da attività libero–professionali, svolte in modo continuativo.
Sono compatibili con l’assegno le attività extra universitarie di relatore in seminari, convegni e conferenze e quelle pubblicistiche, nonché una limitata attività di lavoro autonomo, previa comunicazione scritta e accordo con il docente responsabile e a condizione che tale attività sia dichiarata compatibile dalla Struttura presso la quale svolge l’attività di ricerca e non comporti conflitto di interessi con l’attività di ricerca svolta per l’Università.
Complessivamente l’attività di lavoro autonomo non potrà superare i limiti di reddito stabiliti dal Consiglio di Amministrazione pari a 15.000 euro annui lordi, esclusi i compensi derivanti dall’esercizio dei diritti di utilizzazione economica delle opere dell’ingegno.

![[apre una nuova finestra]](/img/nuova_finestra.gif)