1. Quale è l'importo minimo dell' assegno di ricerca ? E il massimo?
L'importo dell' assegno di ricerca varia da un minimo di € 19.367,00 ad un massimo di € 25.100,00 annui lordi (imponibile all'assegnista).
L'importo dell' assegno di ricerca varia da un minimo di € 19.367,00 ad un massimo di € 25.100,00 annui lordi (imponibile all'assegnista).
Gli assegni possono avere una durata compresa tra uno e tre anni e sono rinnovabili previa richiesta del responsabile dell'assegno. La durata massima dell’assegno, compresi gli eventuali rinnovi, è di quattro anni ad esclusione del periodo in cui è stato fruito in coincidenza col dottorato di ricerca senza borsa, nel limite massimo della durata legale del relativo corso
Il costo per la struttura sarà di X più 18,48% di X (pari all'Inps carico ente) più il costo della assicurazione, pari a € 28 ad anno solare (quindi se l' assegno di ricerca attraversa due anni diversi si paga doppio).
La domanda per l'istituzione di un assegno di ricerca di studio di tipo B può essere presentata in qualsiasi momento a seguito dell'approvazione del consiglio della struttura, calcolando almeno 3 mesi per l'attivazione.
L'istituzione dell' assegno di ricerca deve essere approvata dal Consiglio della Struttura di afferenza del docente proponente. Non è più necessario l'approvazione del Senato Accademico.
L'emissione del bando avviene entro 30 giorni dal ricevimento della domanda al Magnifico Rettore completa in ogni sua parte, (si ricorda in particolare di allegare la delibera della struttura). Il bando deve essere pubblicato per almeno 20 giorni. Il colloquio viene fissato nel bando di concorso (normalmente almeno una settimana dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande). A seguito dell'invio dei verbali della commissione concorsuale viene emesso un decreto rettorale di vincita dell'assegno e inviata al vincitore la comunicazione di vincita dell'assegno. Il vincitore entro 20 giorni deve presentarsi per l'accettazione dell'assegno e per la stipula del contratto individuale. L'assegno di ricerca decorre dal primo giorno del mese successivo alla stipula del contratto da parte del vincitore. L'Ufficio incaricato dell'emissione del bando è l'Ufficio Contratti di Formazione e Ricerca della Divisione Stipendi.
Se un ente esterno intende finanziare un assegno di ricerca di ricerca tramite l'istituzione di un assegno di ricerca autofinanziato bisognerà prima contattare la Divisione Servizi per la Ricerca (Ufficio Contratti di Ricerca Finanziata ) al fine di predisporre l'atto con cui l'Università accetta l'erogazione per l' assegno di ricerca. Si ricorda che l'Università trattiene il 10% (se atto di liberalità) o il 15% (negli altri casi) a favore del bilancio universitario. Una volta preso contatto con la Divisione Servizi per la Ricerca il docente di riferimento, beneficiario del contributo, inoltrerà la domanda al Magnifico Rettore procedendo come da punto 6. Se si tratta di atto di liberalità o convenzione finalizzato unicamente all'istituzione dell'assegno bisognerà contattare solo la Divisione Stipendi Ufficio Contratti di Formazione e Ricerca.
L'assegno di ricerca è soggetto al contributo inps della gestione separata del lavoro autonomo (generalmente pari a 1/3 del 26,72%) mentre è esente dall'Iperf e pertanto non va dichiarato nella dichiarazione dei redditi e non verrà inviato il CUD.
L'assegno di ricerca è dedicato a candidati in possesso del dottorato di ricerca o in mancanza del dottorato a chi è in possesso di un'esperienza scientifica documentata oltre la laurea. Per gli assegni finanziati dall'Ateneo invece il titolo di dottorato costituisce requisito obbligatorio (conseguito o in attesa di conseguimento entro la data di stipula del contratto) o in alternativa possono partecipare i laureati in possesso del diploma di Specializzazione Medica.I requisiti per la partecipazione sono l'assenza di condanne penali e il titolo di studio se prescritto dal bando di concorso. L'assegno di ricerca non è cumulabile con altre borse di studio.
Gli assegnisti possono far parte all’interno dell’Ateneo, delle commissioni d’esame di profitto in qualità di cultori della materia, nonché collaborare ad attività di tutorato.( Art. 47 Reg. Generale di Ateneo)
L'assegno non è cumulabile con borse di studio o altre forme di sussidio, tranne quelle previste per le integrazioni dei soggiorni all'estero, né con altri contratti di collaborazione o con proventi derivanti da attività libero professionali svolte in modo continuativo. Sono compatibili con l’assegno le attività svolte all’esterno dell’Università di relatore ai seminari, convegni e conferenze e quelle pubblicistiche, nonché una limitata attività di lavoro autonomo, previa comunicazione scritta e accordo con il docente responsabile e a condizione che tale attività sia dichiarata compatibile dalla Struttura presso la quale svolge l’attività di ricerca e non comporti conflitto di interessi con l’attività di ricerca svolta per l’Università. Complessivamente l’attività di lavoro autonomo non potrà superare i limiti di reddito stabiliti dal Consiglio di Amministrazione pari a 15.000 euro annui lordi, esclusi i compensi derivanti dall’esercizio dei diritti di utilizzazione economica delle opere dell’ingegno. (Nella sezione modulistica è disponibile il modulo di autorizzazione all'attività esterna).
Bisogna mandare un fax firmato all'attenzione di Annunziata Antonelli o Manuela Belli con l'indicazione delle proprie generalità, le coordinate bancarie vecchie, quelle nuove e una copia del documento di identità. Per maggiori informazioni Dott.ssa Anna Tavano o Manuela Belli o Annunziata Antonelli(tel 02.50313272-13202 - fax 02.50313315) email: anna.tavano@unimi.it - Ufficio Contratti di Formazione e RIcerca c/o Divisione Stipendi e Carriere del Personale.
Tutte le dichiarazioni sono da autocertificare; è disponibile comunque presso la nostra Divisione un modulo già predisposto con tutte le dichiarazioni richieste da completare all'atto dell'accettazione dell' assegno che sono comunque scaricabili nell'apposita sezione "modulistica" degli assegni di ricerca. Per accettare l' assegno di ricerca bisogna presentarsi presso la Divisione Stipendi e Carriere del Personale - Ufficio Contratti di Formazione e Ricerca- piano terra - con un documento d'identità e codice fiscale e successivamente si firmerà il contratto che decorre dal mese successivo la stipula.
Tutti gli assegnisti hanno a disposizione 30 giorni all'anno di assenze per qualsiasi motivo che sono anche cumulabili; nel caso in cui, per malattie gravi e documentate o esigenze familiari, sia necessario un periodo di assenza maggiore, puo' essere richiesta la sospensione dell'attività e della retribuzione su parere favorevole del responsabile dell'assegno di ricerca. Per la maternità è prevista la sospensione obbligatoria durante i 5 mesi (utilizzabili 2 mesi prima e 3 dopo oppure 1 mese prima e 4 dopo) e occorre solo la comunicazione da parte dell'assegnista sulla data presunta del parto e successivamente quella della data di nascita. E' possibile inoltre richiedere un ulteriore periodo di astensione facoltativa previo parere favorevole del docente referente. Tutti i periodi di sospensione non saranno retribuiti ma in caso di maternità è possibile recuperare al termine del contratto, 180 giorni in applicazione del D. Lgs.10/09/2003 n°276.
Le assegniste, iscritte alla gestione separata del lavoro autonomo dell’INPS e non assicurate presso altre forme previdenziali obbligatorie (che versano pertanto l'aliquota massima) hanno diritto a usufruire dell’indennità di maternità erogata dall’INPS. Per ottenere l'indennità è necessario che risultino accreditate almeno tre mensilità di contribuzione nei dodici mesi precedenti il periodo di maternità.
L'indennità è corrisposta dall'Inps a domanda dell'interessata corredata dalla certificazione richiesta a seconda della categoria degli iscritti.
In caso di malattie inoltre è possibile usufruire dell’indennità giornaliera di malattia in base alla legge n. 296 del 27/12/2006, purché la malattia sia superiore ai quattro giorni.
L'assegnista, entro due giorni dal rilascio, deve inviare all’INPS e all’Università degli Studi di Milano – Divisione Stipendi e Carriere del Personale un certificato di malattia compilato dal medico curante. L’indennità di malattia è erogata dall’INPS su richiesta dell’interessato, il quale deve presentare il modulo predisposto disponibile dal sito Internet www.Inps.it - sezione moduli.
Per ulteriori informazioni consultare la pagina informativa del portale
INPS.