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L'attestazione ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) è una certificazione prodotta sulla base di una Dichiarazione sostitutiva unica (autocertificazione, composta da
Modello base della Dichiarazione
,
Foglio allegato
e
Istruzioni per la compilazione
) sottoscritta da uno dei componenti del nucleo famigliare dello studente da consegnare ad uno dei CAF convenzionati con l'Ateneo. L'ISEE è calcolato sulla base della composizione del nucleo familiare, dei redditi percepiti e dal patrimonio immobiliare e mobiliare posseduto da ciascun componente. Per ulteriori dettagli sulle modalità di calcolo e per effettuare eventuali simulazioni si rinvia al sito dell'INPS
(scegliere "Simulazione" dal menu di sinistra).
L'ISEEU è un ricalcolo dell'ISEE che tiene conto di alcuni criteri specifici previsti per l'Università dal Dpcm 9 Aprile 2001, e precisamente:
TERMINE ENTRO IL QUALE OTTENERE L'ATTESTAZIONE ISEEU
Dal mese di luglio al 18 novembre 2011.
Per ottenere gratuitamente il rilascio dell’attestazione ISEEU, lo studente deve prendere appuntamento con un Centro di Assistenza Fiscale (CAF) convenzionato con l’Università, che trasmette i dati relativi al valore ISEEU direttamente alla banca dati dell’Università.
I CAF convenzionati provvedono dal mese di luglio a prestare adeguata assistenza agli studenti per la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica.
Attenzione
L’Università non si occupa dell'assistenza nella compilazione della dichiarazione sostitutiva unica perchè il servizio è svolto esclusivamente dai CAF convenzionati, per conto dell’Università.
Presentazione tardiva:
Gli studenti che presentano la dichiarazione sostitutiva unica per il rilascio dell’attestazione ISEEU oltre il 18 novembre 2011 e fino al 1 febbraio 2012, sono tenuti al pagamento di una sanzione pari a 150 Euro.
Gli studenti che presentano la dichiarazione sostitutiva unica per il rilascio dell’attestazione ISEEU dal 2 febbraio 2012 e fino al 10 maggio 2012, sono tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa pari a 300 Euro.
Le attestazioni rilasciate fino al 1 febbraio 2012 dai CAF convenzionati sono trasmesse telematicamente. Le attestazioni rilasciate dal 2 febbraio 2012 e sino al 10 maggio 2012 non saranno trasmesse telematicamente e lo studente è tenuto a consegnare una copia cartacea in segreteria, tenuto conto che la seconda rata dovrà comunque essere versata entro il 10 maggio 2012.
Mancata presentazione
Gli studenti che non hanno ottenuto l’attestazione ISEEU entro il 10 maggio 2012, devono versare l’importo massimo di seconda rata.
Modifiche dei dati dell’attestazione isee/iseeu
Gli studenti possono presentare un’attestazione isee/iseeu che sostituisca la precedente riferita all’a.a. 2011/2012, entro il termine di scadenza del 10 maggio 2012.
Sarà attribuita la sanzione amministrativa per dichiarazione tardiva se la successiva attestazione isee/iseeu, presentata oltre il termine del 18 novembre 2011, differisce dalla precedente per variazioni del nucleo familiare oppure per omissione di dati relativi alla condizione economica del nucleo familiare.
Non sarà addebitata la sanzione amministrativa per dichiarazione tardiva, solo nel caso in cui nell’attestazione isee/iseeu vi è un errore materiale riconosciuto dal caf che ha provveduto al rilascio del documento.
Senza l’ISEEU non è possibile presentare la domanda di esonero dalle tasse e dai contributi, né ottenere il punteggio previsto per il reddito in caso di iscrizione all’albo delle collaborazioni studentesche 150 ore.
ATTENZIONE
Sono tenuti al pagamento dell'importo massimo di seconda rata se non presentano l'attestazione ISEE/ISEEU e al pagamento della mora per dichiarazione tardiva, se richiesta oltre i termini, anche gli studenti che hanno presentato domanda di laurea entro la terza sessione dell’a.a. 2010/2011 e hanno preso iscrizione all’a.a. 2011/2012 oltre i termini.
Per il rilascio dell’attestazione ISEEU gli studenti possono recarsi presso i CAF convenzionati con la dichiarazione sostitutiva unica già compilata, muniti di documento di identità, codice fiscale e numero di matricola (facoltativo).
Gli studenti che vogliono avvalersi del servizio di assistenza, fornito dai CAF convenzionati, per la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica devono disporre della seguente documentazione:
Attenzione
Il reddito e il patrimonio dei fratelli e/o sorelle appartenenti al nucleo familiare dello studente concorre alla formazione di tutti gli indicatori della situazione economica nella misura del 50%.
Al fine di tenere adeguatamente conto dei soggetti che sostengono l'onere del mantenimento dello studente, il nucleo dello studente è integrato con quello dei suoi genitori quando non ricorrano entrambi i seguenti requisiti:
Se non si verificano entrambe le condizioni sopra richiamate - debitamente documentate - si tiene conto della situazione patrimoniale ed economica della famiglia di origine.
ECCEZIONI
Non è soggetto a tale disposizione e forma nucleo familiare a sé stante, in conformità all’art. 5 DPR 223/1989, lo studente che verte nelle condizioni tassativamente elencate:
Tali studenti possono richiedere l’attestazione isee/iseeu riferita alla propria condizione economica dell’anno solare 2010 esclusivamente se non sono coniugati o fiscalmente a carico di altre persone.
I CAAF convenzionati sono:
La situazione economica e patrimoniale del nucleo familiare deve essere certificata con apposita documentazione rilasciata dalle competenti autorità del Paese in cui i redditi sono stati prodotti e deve essere tradotta in lingua italiana dalle Autorità diplomatiche italiane competenti per territorio.
Per quei Paesi in cui il rilascio della documentazione da parte della locale Ambasciata italiana presenta particolari difficoltà lo studente può rivolgersi alle Rappresentanze diplomatiche o Consolari estere in Italia: in tal caso la certificazione rilasciata deve essere legalizzata dalle Prefetture ai sensi dell’art. 33, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Per gli studenti stranieri provenienti da Paesi particolarmente poveri (specificati con decreto del Ministro per l’Istruzione, l’Università e la Ricerca scientifica d’intesa con il Ministro per gli Affari Esteri) la valutazione della condizione economica è effettuata sulla base di una certificazione della Rappresentanza italiana nel paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene a una famiglia notoriamente di alto reddito e di elevato livello sociale.
Tale certificazione può essere rilasciata anche dall’università di iscrizione estera collegata da accordi o convenzioni con gli atenei o da parte di enti italiani abilitati alla prestazione di garanzia di copertura economica di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli studenti stranieri nelle università italiane. Lo studente è comunque obbligato a dichiarare i redditi e il patrimonio eventualmente detenuti in Italia dal proprio nucleo familiare in base al decreto legislativo 31 marzo 1999, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130.
La condizione economica e patrimoniale per gli studenti stranieri non appartenenti all’area dell’Euro è valutata sulla base del cambio medio del 2010.
L’Università degli Studi di Milano esercita un controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive uniche svolge con ogni mezzo a sua disposizione, anche avvalendosi dell’anagrafe tributaria, tutte le indagini che ritiene opportune chiedendo informazioni all’Amministrazione Finanziaria dello Stato, agli Uffici Catastali e alla Polizia Tributaria.
In caso di comunicazione di dati non corrispondenti alle risultanze evidenziate attraverso la documentazione fiscale, o attraverso i dovuti controlli effettuati tramite gli Uffici finanziari e la Guardia di Finanza, lo studente è tenuto al versamento dovuto in base al proprio ISEEU e al pagamento di una penale pari alla differenza tra la seconda rata risultante dalla verifica e quella dovuta in base all’autocertificazione.
Le dichiarazioni mendaci sono denunciate alla competente autorità giudiziaria.
Informazioni dettagliate sulla disciplina ISEE ![]()
La normativa di riferimento è la seguente:
Le disposizioni relative all’applicazione della disciplina ISEE in materia di diritto allo studio universitario sono contenute nell’art. 5 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001 “Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390”