Voi siete qui

Selezioni per posti di professore e ricercatore


Le procedure di valutazione comparativa per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori

I professori di I e II fascia e i ricercatori universitari possono essere reclutati mediante procedure di valutazione comparative (concorso) secondo le modalità stabilite dalla legge 3 luglio 1998 n. 210, dal DPR 23-3-2000 n. 117 e dai regolamenti in materia adottati da ciascuna Università.
La competenza ad espletare le procedure di valutazione comparativa per la copertura dei posti vacanti, è delle Università. E' il Rettore che, previa delibera degli organi accademici, dopo aver accertata la copertura finanziaria ed il rispetto dei limiti di spesa di cui all'art. 51 della legge n. 449/97, indice con proprio decreto le relative procedure di valutazione comparative, distinte per tipologia e per settore scientifico- disciplinare.

L'emissione dei bandi viene pubblicizzata mediante la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale - IV serie Speciale Concorsi ed Esami e sono consultabili nella versione integrale su questo sito, su http://reclutamento.murst.it[apre una nuova finestra] e all'Albo della Divisione Personale.
Il bando stabilisce la modalità e i tempi per la presentazione delle domande (30 giorni decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso di bando sulla Gazzetta Ufficiale) per l'invio delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli da parte dei candidati. Può inoltre prevedere limitazioni al numero di pubblicazioni scientifiche da presentare, a scelta del candidato, per la partecipazione a ciascuna procedura (l'inosservanza del suddetto limite comporta l'esclusione dalla procedura). Limitatamente alle procedure per professore ordinario o per professore associato, il bando può prevedere la tipologia dell'impegno didattico e scientifico che la Facoltà richiede ai fini della chiamata di uno degli idonei, che comunque non costituisce elemento di valutazione del candidato da parte della commissione.

La partecipazione alle valutazioni comparative è libera, senza limitazioni in relazione alla cittadinanza e al titolo di studio posseduto.
E' fatto divieto ai professori ordinari, associati ed ai ricercatori di partecipare, in qualità di candidati, a valutazioni comparative per l'accesso a posti del medesimo livello o di livello inferiore dello stesso settore scientifico-disciplinare o di settori affini indicati nel bando. Un candidato può presentare alle Università complessivamente un numero massimo di 5 domande di partecipazione a valutazioni comparative, anche se di diversa tipologia, i cui bandi abbiamo termini di scadenza nello stesso anno solare. Nel caso di partecipazione esclusivamente a procedure concernenti posti di ricercatore, il numero massimo di domande presentabili è elevato a 15.
Nella domanda il candidato, a pena di esclusione, deve dichiarare di aver rispettato tale obbligo. Il controllo sulla verifica dell'osservanza di tale obbligo viene effettuato attraverso il Ministero, al quale vengono comunicate per via telematica gli elenchi dei candidati a ciascuna valutazione comparativa. Nel caso di superamento del numero di domande consentito, il Ministero ne da comunicazione alle Università che provvedono ad escludere gli interessati.
Le Commissioni giudicatrici per le valutazioni comparative per la copertura di posti di ricercatore, professore associato e professore ordinario sono costituite mediante designazione di un componente da parte del consiglio della facoltà che ha richiesto il bando e mediante elezione dei restanti componenti.
Possono essere componenti delle commissioni giudicatrici i professori che hanno conseguito la nomina a ordinario, i professori associati confermati e i ricercatori confermati. Tutti i componenti della commissione devono essere inquadrati nello stesso settore scientifico disciplinare oggetto del bando o. in mancanza, in settori affini.
I componenti elettivi non devono prestare servizio presso l'Ateneo che ha indetto la procedura.

In relazione a ciascuna valutazione comparativa le commissioni giudicatrici sono così composte:
a) per la copertura di posti di I fascia:
- da un professore ad ordinario, designato, anche tra i docenti in servizio presso altre Facoltà o Università, dal Consiglio della Facoltà che ha richiesto il bando e da altri 4 componenti eletti tra i professori ordinari.
b) per la copertura di posti di professore associato:
- da un professore ordinario o da un professore associato confermato designato, anche tra i docenti in servizio presso altre Facoltà o Università, dal Consiglio della Facoltà che ha richiesto il bando e da altri 4 componenti elettivi di cui 2 professori ordinari e 2 professori associati confermati.
c) per la copertura di posti di ricercatore:
- da un professore ordinario o da un professore associato confermato designato, anche tra i docenti in servizio presso altre Facoltà o Università, dal Consiglio della Facoltà che ha richiesto il bando. Gli altri due componenti elettivi sono un professore ordinario, se il componente designato è un professore associato, o un professore associato, se il componente designato è un professore ordinario, ed un ricercatore confermato.

L'elettorato attivo è attribuito, per la corrispondente fascia o ruolo, ai professori straordinari, ai professori ordinari di ruolo e fuori ruolo, ai professori associati e ai ricercatori confermati, inquadrati nello stesso settore scientifico - disciplinare oggetto del bando.
I professori che hanno fatto parte di una commissione sono ineleggibili, per un periodo di un anno decorrente dalla data del decreto rettorale di nomina, per lo stesso settore scientifico - disciplinare e per la stessa tipologia di valutazione comparativa.
Lo svolgimento delle elezioni avviene con procedure telematiche a livello nazionale.
Il decreto rettorale con il quale viene nominata la Commissione viene inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Dalla data di pubblicazione decorre il termine di trenta giorni per la presentazione al Rettore, dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari.

Nelle procedure di valutazione comparativa, dopo la valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli, sono previste le seguenti prove:
a) due prove scritte, una delle quali sostituibile con una prova pratica, ed una prova orale per la copertura di posti di ricercatore;
b) una prova didattica e la discussione sulle pubblicazioni scientifiche presentate per la copertura di posti di professore associato;
c) una prova didattica, da far sostenere solo i candidati che non rivestono la qualifica di professore associato, per la copertura di posti di professore ordinario.

I lavori delle Commissioni devono concludersi entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto rettorale di nomina. Il Rettore può prorogare, per una sola volta e per non più di quattro mesi, il termine per la conclusione dei lavori per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal presidente della Commissione.
Al termine dei lavori la Commissione previa valutazione comparativa, con deliberazione assunta a maggioranza, individua non più di due candidati idonei per la procedura.
Il Rettore con proprio decreto accerta, entro 30 giorni dalla consegna, la regolarità degli atti e dichiara i nominativi degli idonei o dei vincitori Nel caso in cui riscontri irregolarità, il Rettore rinvia gli atti alla Commissione assegnandole un termine, per la conclusione dei lavori.

Nelle procedure concernenti posti di ricercatore, accertata la regolarità degli atti, la nomina del vincitore è disposta con decreto rettorale e decorre dal 1 novembre o in corso d'anno, previa delibera motivata della Facoltà che ha richiesto il posto.

Nelle procedure concernenti posti di professore ordinario o associato, entro 60 giorni dalla data di accertamento della regolarità degli atti, il Consiglio della Facoltà che ha richiesto il bando, sulla base dei giudizi espressi dalla Commissione e con riferimento alle proprie esigenze didattiche e scientifiche, con deliberazione motivata approvata dalla maggioranza degli aventi diritto al voto, " chiama" uno dei candidati dichiarati idonei ovvero decide di non procedere alle chiamate di nessuno di loro.
Ove insorgano ulteriori e motivate esigenze didattiche, può essere chiamato anche l'altro candidato risultato idoneo nella medesima procedura, a condizione che siano decorsi 60 giorni dall'accertamento dalla regolarità degli atti e che sia stata accertata la disponibilità della copertura finanziaria.

Le nomine in ruolo dei professori di I e II fascia sono disposte con decreto rettorale e decorrono di norma dal 1° novembre. Per motivate esigenze didattiche, le Facoltà possono chiedere che le nomine decorrano dal 1° ottobre o dal 1° marzo. Nel caso in cui il docente chiamato provenga dai ruoli di altre Università, la nomina dal 1° ottobre o dal 1° marzo può essere disposta solo sulla base di un accordo tra le Università interessate, approvato dagli organi accademici competenti, previo nulla osta della Facoltà di provenienza.
I candidati risultati idonei nelle procedura di valutazione comparativa relativa a posti di professori ordinario, che non siano stati chiamati entro i termini di cui sopra, possano essere nominati in ruolo da altre Università entro un triennio decorrente dalla data del decreto di accertamento della regolarità degli atti.

A causa del blocco delle assunzioni, previsto dalle Finanziarie 2003 e 2004, la durata delle idoneità conseguite nelle procedure per la copertura di posti di professore ordinario e associato è stata prorogata sia per l'anno 2003 che per l'anno 2004 (art. 3 - comma 61 della legge 24 dicembre 2003 n. 350).
La Facoltà che deliberi di non procedere alla chiamata degli idonei della procedura da essa bandita, può richiedere l'indizione di una nuova procedura ovvero può chiamare candidati risultati idonei in altre valutazioni comparative per il medesimo settore scientifico-disciplinare.
Qualora la Facoltà lasci decorrere il termine di 60 giorni dalla data di accertamento della regolarità degli atti senza assumere alcuna deliberazione, non può richiedere l'indizione di una nuova procedura per posti della medesima categoria e del medesimo settore scientifico-disciplinare, nè può proporre la nomina di candidati risultati idonei in valutazioni comparative per la medesima categoria e per il medesimo settore scientifico-disciplinare se non dopo che siano trascorsi due anni dall'accertamento delle regolarità degli atti.
Qualora l'idoneo di una procedura di valutazione comparativa che, proposto per la nomina dal Consiglio di Facoltà, che ha richiesto l'indizione della procedura vi rinunci perde il titolo alla chiamata da parte di altre Università.


Normativa di riferimento

- Legge 3 luglio 1998 n. 210
- DPR 23 marzo 2000 n. 117
- Regolamento dell'Università degli Studi di Milano sulle modalità di espletamento delle procedure di valutazione comparativa per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori. (D. R. n. 351 del 21 febbraio 2001)
- Regolamento per la chiamata di professori ordinari e professori associati idonei ai sensi della Legge 3 luglio 1998, n. 210