DECRETO DI EMANAZIONE
IL RETTORE
VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Milano;
CONSIDERATO l'art. 24 del Regolamento generale d'Ateneo;
TENUTO CONTO della Legge 9 dicembre 1985, n. 705 ed in particolare dell'art. 18;
PRESO ATTO della deliberazione adottata dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo nella seduta del 29.10.2002, con cui venivano approvati i principi direttivi per la riorganizzazione delle Aziende Agrarie, nonché l'istituzione dell'Agenzia di Ateneo per la ricerca e la sperimentazione agraria - AGER;
ACCOLTO il parere espresso dal Consiglio della Facoltà di Agraria nella seduta del 20.12.2002;
VISTO che il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, rispettivamente nelle sedute del 14.1.2003 e del 28.1.2003 hanno approvato il testo del Regolamento di funzionamento dell'Agenzia di Ateneo per la ricerca e la sperimentazione agraria - AGER
DECRETA
è istituita l'Agenzia di Ateneo per la ricerca e la sperimentazione agraria - AGER.
EMANA
il Regolamento di funzionamento dell'Agenzia di Ateneo per la ricerca e la sperimentazione agraria - AGER avente il testo di seguito riportato:
Articolo 4 - Personale
Il Rettore, su proposta della Delegazione dell'Agenzia e previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Università, provvede all'assegnazione del personale tecnico - amministrativo occorrente per il funzionamento dell'Agenzia stessa. La dotazione di personale deve consistere in almeno un esperto tecnico per singola realtà (azienda, complesso terricolo, ecc ) e del personale atto a garantire la gestione delle strutture tenendo conto delle particolari esigenze con riferimento anche dei periodi di ferie e dei turni di riposo. Per l'amministrazione è previsto un segretario amministrativo (cap II art. 8) che curerà l'amministrazione e la contabilità. L'Agenzia, attraverso le aziende, può assumere e utilizzare personale agricolo, o con altre competenze professionali, secondo i criteri e nei limiti previsti dalle norme di legge e dagli stanziamenti di bilancio.
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Articolo 6 - Sicurezza
Ai fini della sicurezza e della prevenzione, secondo la disciplina prevista dal D.Lgs. 626/1994 e successive modificazioni e integrazioni, la funzione di datore di lavoro è assunta per ciascuna Azienda dal Sovrintendente e per la relativa disciplina si fa riferimento alla normativa d'Ateneo ed in particolare al D.R. N° 191296 del 26.2.1999.
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Articolo 17 - Patrimonio
Il patrimonio dell'Agenzia è costituito dai seguenti beni mobili e immobili:
- terreni;
- fabbricati;
- mezzi di trasporto;
- attrezzature;
- bestiame;
- macchine;
- prodotti di scorta.
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Articolo 19 - Bestiame dell'Azienda Agraria
Per la gestione del bestiame è previsto il libro stalla, di cui è responsabile il Sovrintendente per ciascuna Azienda, che contiene le seguenti indicazioni:
- luogo in cui il bestiame viene allevato;
- specie (bovini, equini, suini, ovini, caprini ecc..), razza e categoria (toro, vacca, manzo, vitello, stallone, fattrice, puledro verro, scrofa, magrone, ecc..);
- numero progressivo di carico da applicare con fascetta metallica o tatuaggio;
- valore dell'animale;
- ogni altra indicazione richiesta dalla vigente normativa nazionale ed europea.
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Articolo 20 - Immobili
- I terreni e i fabbricati delle Aziende appartengono al patrimonio dell'Università e risultano iscritti nel conto patrimoniale dell'Agenzia stessa.
- Le trasformazioni del patrimonio immobiliare in termini di ampliamento, riduzione e ristrutturazione, proposti dalla Delegazione, devono essere approvati dal Consiglio di Amministrazione dell'Università.
Le operazioni di manutenzione ordinaria sono deliberate dal Consiglio Direttivo e attuate da ciascuna Azienda. La manutenzione straordinaria degli immobili è a carico dell'Amministrazione universitaria e deve venire autorizzata dal Consiglio di Amministrazione dell'Università.
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Articolo 23 - Contratti e convenzioni
- I contratti riguardanti il funzionamento dell'Agenzia sono approvati dalla Delegazione e sottoscritti: dal Presidente se riferiti all'Agenzia; dal Sovrintendente se riferiti ad una singola Azienda.
- Per contratti di vendita dei prodotti agricoli, rientranti nella normale gestione delle Aziende, i Sovrintendenti provvedono direttamente.
- La stipula dei contratti di ricerca con soggetti pubblici e privati è approvata dalla Delegazione, nel rispetto della normativa universitaria e autorizzata dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
Milano, 30.1.2003
f.to IL RETTORE
Prof. Enrico Decleva
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di prevedere, di concerto con il Senato Accademico, la verifica periodica del sistema organizzativo e funzionale derivante dall'applicazione del precitato Regolamento, da attuare in prima applicazione ad un anno dalla costituzione degli Organi di Governo dell'Agenzia, e in seguito con cadenza annuale in coincidenza con la presentazione del conto consuntivo.
A DECORRERE DAL 03.02.2003 E FINO AL 30.09.2005 SONO STATI NOMINATI, CON DECRETI RETTORALI DEL 24.02.2003, I SEGUENTI DOCENTI:
IL PROF. TOMMASO MAGGIORE SOVRINTENDENTE DELL'AZIENDA AGRARIA "A. MENOZZI" DI LANDRIANO (PV);
IL PROF. ATTILIO SCIENZA SOVRINTENDENTE DELL'AZIENDA AGRARIA "F. DOTTI" DI ARCAGNA (LO);
IL PROF. GIOVANNI SAVOINI SOVRINENDENTE DELL'AZIENDA AGRARIA "G. P. GUIDOBONO CAVALCHINI" DI CANTALUPO LIGURE (AL).
Reg. al n. 0216984 il 30.1.2003
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