Art. 37 - Centri interdipartimentali di ricerca
Per attività di ricerca di rilevante impegno, su progetti di durata pluriennale e che coinvolgano le attività di professori e ricercatori afferenti a più Dipartimenti e/o Istituti, il Senato accademico può disporre, su richiesta delle strutture interessate, previa delibera del Consiglio di amministrazione, sentita la Commissione per la ricerca scientifica e il trasferimento tecnologico, la costituzione mediante decreto rettorale di Centri interdipartimentali di ricerca. L'istituzione dei Centri può essere connessa alla partecipazione a progetti scientifici promossi da enti pubblici di ricerca o a altre ricerche che l'Università svolga sulla base di contratti o convenzioni.
Le risorse di personale, finanziarie e di spazi per lo svolgimento dell'attività devono essere garantite dai Dipartimenti e/o dagli Istituti che hanno promosso la costituzione del Centro, cui compete altresì di definire nella proposta costitutiva la composizione degli organi preposti al suo coordinamento. Le risorse per il funzionamento possono provenire anche da enti esterni, secondo la normativa stabilita nel Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
Le modalità per l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei Centri sono fissate nel Regolamento generale d'Ateneo. Il Direttore del Centro è tenuto a trasmettere una relazione annuale sull'attività svolta al Senato accademico, che acquisisce al riguardo il parere della Commissione per la ricerca scientifica e il trasferimento tecnologico, previa valutazione dei risultati rispetto agli obiettivi prefissati da parte dei Consigli delle strutture scientifiche interessate.
Art. 38 - Centri di servizio interdipartimentali e d'ateneo
Per la gestione e la utilizzazione di apparati tecnico-scientifici e di servizi di particolare complessità di uso comune a più strutture didattiche e di ricerca dell'Ateneo, il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione possono deliberare, per le parti di loro competenza, su proposta delle strutture interessate, la costituzione di Centri di servizio interdipartimentali e d'Ateneo, assicurando le necessarie risorse finanziarie e di personale.
Ai Centri di servizio sono preposti: un Comitato tecnico-scientifico composto da rappresentanti delle strutture interessate, e un Direttore, scelto di norma fra i coordinatori generali e i coordinatori dell'area di riferimento del centro.
Le modalità per l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento di detti Centri sono fissate nel Regolamento generale d'Ateneo.
Ciascun Centro è disciplinato da uno specifico Regolamento emanato dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione. Il Regolamento determina il grado di autonomia finanziaria, piena o parziale, del Centro.
Il Direttore del Centro è tenuto a trasmettere al Senato accademico e al Consiglio d'amministrazione una relazione annuale sull'attività svolta, approvata dal Comitato tecnico-scientifico.
Art. 39 - Centri di ricerca convenzionati
Presso l'Università possono istituirsi, su proposta dei professori e ricercatori interessati, con decreto rettorale, previa deliberazione del Consiglio d'amministrazione, su parere favorevole dei Consigli di Dipartimento o d'Istituto e dei Consigli di Facoltà interessati e del Senato accademico, sentita la Commissione per la ricerca scientifica e il trasferimento tecnologico, Centri di ricerca che fruiscano di finanziamenti provenienti da enti pubblici o da privati, secondo la normativa generale stabilita nei Regolamenti d'Ateneo.
Contestualmente all'istituzione e alla presentazione del piano finanziario per il primo triennio, viene approvato il Regolamento specifico del Centro, che ne stabilisce le finalità, la durata, la composizione degli organi (Comitato scientifico e Direttore) le modalità di funzionamento. Le eventuali modifiche del Regolamento del Centro sono soggette alla medesima procedura.
Il Direttore del Centro è tenuto a trasmettere una relazione annuale sull'attività scientifica svolta al Senato accademico, che acquisisce al riguardo il parere della Commissione per la ricerca scientifica e il trasferimento tecnologico.
Art. 40 - Centri e consorzi interuniversitari
L'Università può partecipare alla costituzione di Centri di ricerca o di servizi interuniversitari e a Consorzi interuniversitari per il perseguimento di finalità comuni sulla base di atti convenzionali da approvarsi dal Senato accademico e dal Consiglio d'amministrazione per quanto di rispettiva pertinenza, su proposta delle strutture interessate, secondo la normativa specifica fissata nel Regolamento generale d'Ateneo.
L'Università può altresì partecipare a consorzi o società consortili di ricerca, a fondazioni e ad associazioni per il perseguimento di finalità connesse alle proprie funzioni istituzionali, secondo le modalità ed entro i limiti fissati dal Regolamento generale d'Ateneo e dal Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
Art. 41 - Sistema bibliotecario d'Ateneo
L'Università promuove lo sviluppo del Sistema bibliotecario d'Ateneo, inteso come insieme delle strutture di servizio, comprensive di un organo collegiale di indirizzo e di una struttura operativa di coordinamento e di servizio, secondo quanto previsto al successivo art. 42, responsabili del patrimonio bibliotecario e della gestione dell'accesso alle informazioni documentali. Una quota annua sui fondi di competenza del bilancio universitario viene attribuita al funzionamento e al potenziamento delle strutture che fanno parte del Sistema bibliotecario d'Ateneo.
Fatte salve l'autonomia scientifica e le specifiche forme organizzative delle singole strutture bibliotecarie, l'Università ne favorisce il coordinamento anche mediante l'accorpamento di funzioni e servizi, la distribuzione più razionale delle risorse, la formazione e l'aggiornamento del personale addetto.
Il Regolamento generale d'Ateneo individua sulla base di criteri oggettivi, riferiti alle dimensioni e alle condizioni di funzionamento, le tipologie delle strutture bibliotecarie operanti nell'Ateneo. Si possono prevedere Biblioteche operanti come autonome strutture di servizio.
Le Biblioteche autonome sono rette da specifici Regolamenti predisposti dalle Facoltà o dai Dipartimenti interessati, d'intesa con i responsabili del servizio e approvati dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione. Ad esse compete una dotazione finanziaria annua a carico del bilancio universitario stabilita dal Consiglio di amministrazione, sulla base dei criteri definiti dal Senato accademico, cui si aggiungono gli eventuali contributi diretti da parte delle Facoltà, dei Dipartimenti e degli Istituti che usufruiscono dei suoi servizi, nonchè gli eventuali stanziamenti di enti esterni o di privati. Le Biblioteche in questione godono di autonomia finanziaria nei limiti stabiliti dal Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e dispongono di personale dell'area delle biblioteche, tecnico, dell'area elaborazione dati, amministrativo e ausiliario assegnato dal Consiglio di amministrazione.
Il Direttore, responsabile dell'organizzazione del servizio, del personale e della gestione amministrativo-contabile, appartenente all'area delle biblioteche di livello non inferiore all'ottavo, è nominato dal Rettore su proposta del Direttore amministrativo. Il Direttore della Biblioteca, nelle questioni attinenti al funzionamento della stessa, partecipa alle riunioni del Consiglio della struttura di riferimento: a titolo consultivo al Consiglio di Facoltà, con diritto di voto al Consiglio di Dipartimento e al Consiglio d'Istituto.
Le funzioni di indirizzo e di coordinamento sono esercitate da un Consiglio scientifico, costituito da componenti della o delle strutture di riferimento e dal Direttore, presieduto da un professore di ruolo, che esercita le funzioni di Direttore scientifico. Al Consiglio compete l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo della struttura.
Le norme generali riguardanti il funzionamento e i servizi delle Biblioteche sono contenute nel Regolamento generale d'Ateneo; norme più specifiche potranno essere contenute nei Regolamenti delle Facoltà e dei Dipartimenti.
Le Biblioteche interfacoltà, interdipartimentali e interistituto vengono costituite mediante convenzione fra le strutture proponenti, che provvedono alla predisposizione di un Regolamento interno di funzionamento, approvato dal Senato accademico e dal Consiglio d'amministrazione.
Il Regolamento generale d'Ateneo stabilisce sia le condizioni in base alle quali le Biblioteche di maggiori dimensioni godono di autonomia finanziaria, sia quelle minime, in termini di patrimonio, acquisti annui e servizi resi, necessarie ai fini della attribuzione di finanziamenti diretti sul bilancio universitario e di personale specifico dell'area bibliotecaria. Il Regolamento stabilisce la normativa cui attenersi nella gestione dei fondi librari che non hanno i requisiti minimi di cui sopra.
Ferma restando l'autonomia propria di ciascuna struttura e la varietà delle relative tipologie, il Sistema bibliotecario d'Ateneo deve comunque configurarsi come un insieme di servizi coordinati e integrati, funzionali alle esigenze scientifiche e didattiche delle diverse aree disciplinari.
Art. 42 - Commissione d'Ateneo per le Biblioteche
È istituita la Commissione d'Ateneo per le Biblioteche, con compiti di indirizzo, programmazione e coordinamento del Sistema bibliotecario. La Commissione avanza pareri e proposte nei confronti degli organi accademici e delle strutture bibliotecarie e predispone relazioni periodiche sulle condizioni del Sistema bibliotecario d'Ateneo. La Commissione provvede alla classificazione delle Biblioteche operanti nell'Ateneo entro le tipologie di cui al precedente articolo e alla valutazione periodica del loro funzionamento; elabora e sottopone all'approvazione del Senato accademico le norme generali di gestione del materiale bibliografico e documentario e le linee di indirizzo e sviluppo del Servizio bibliotecario d'Ateneo, cui le singole strutture devono attenersi; esprime parere obbligatorio in ordine alla ripartizione annua di risorse al Sistema bibliotecario; definisce le iniziative di formazione e di aggiornamento degli addetti ai Servizi bibliotecari e documentari e svolge ogni altra funzione riferita al Sistema bibliotecario stabilita dagli organi di governo dell'Ateneo.
Il Regolamento generale d'Ateneo determina la composizione della Commissione, presieduta da un professore di ruolo designato dal Senato accademico, garantendo una rappresentanza equilibrata delle varie aree disciplinari e dei diversi tipi di strutture bibliotecarie operanti nell'Ateneo. Della Commissione fa parte una rappresentanza degli studenti designata dalla Conferenza degli studenti.
Il Regolamento generale d'Ateneo determina la costituzione, nella forma prevista per i Centri di servizio d'Ateneo, di cui all'art. 38, di una struttura operativa per l'attuazione degli indirizzi dell'Ateneo in materia sotto il profilo tecnico-bibliotecario e ai fini della formazione e dell'aggiornamento del personale addetto alle Biblioteche.
Art. 43 - Comitato per lo sport universitario
È costituito presso l'Università degli Studi di Milano il Comitato per lo sport universitario, con lo scopo di promuovere l'attività sportiva degli studenti e del personale universitario, sovrintendendo agli indirizzi di gestione degli impianti a disposizione ed ai programmi di sviluppo delle varie attività.
Compongono il Comitato:
- il Rettore o un suo delegato, con funzioni di Presidente;
- due membri designati dagli enti sportivi universitari legalmente riconosciuti che organizzano l'attività sportiva degli studenti su base nazionale e internazionale;
- un docente designato dal Senato accademico ed un rappresentante del personale tecnico-amministrativo designato dal Consiglio di amministrazione;
- due studenti designati dalla Conferenza degli studenti;
- il Direttore amministrativo o un suo delegato, anche con funzioni di segretario.
L'attuazione e la realizzazione dei programmi di sviluppo delle attività sportive deliberati dal Comitato, nonché la gestione degli impianti sportivi universitari sono affidati, mediante convenzione, agli enti legalmente riconosciuti che perseguono come finalità la pratica e la diffusione dello sport universitario e l'organizzazione di manifestazioni sportive universitarie a carattere nazionale e internazionale. Questi presentano ogni anno una relazione sulle attività svolte e sulla gestione delle risorse messe a disposizione dall'Università.