Art. 10 - Statuto
Il presente Statuto, che regola l'autonomia dell'Università degli Studi di Milano, è adottato ai sensi degli articoli 6 e 16 della legge 9.5.1989, n. 168.
Lo Statuto è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
Sono allegati allo Statuto gli elenchi delle Facoltà, dei corsi di laurea, dei corsi di laurea specialistica, dei corsi di dottorato, delle scuole di specializzazione, dei Dipartimenti e degli Istituti attivati presso l'Ateneo. Le variazioni di tali elenchi, a seguito dell'espletamento delle procedure previste dalle norme in vigore e dal presente Statuto, non costituiscono modifiche dello Statuto stesso e sono disposte con decreto rettorale.
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Art. 11 - Regolamento generale d'Ateneo
Il Regolamento generale d'Ateneo contiene, salvo quanto specificamente riservato al Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, di cui al successivo art. 12, le norme di attuazione di quanto stabilito nel presente Statuto e ogni altra disposizione necessaria all'assetto funzionale dell'Ateneo.
Il Regolamento è predisposto, anche con l'ausilio di competenze interne all'amministrazione universitaria, dal Senato accademico, sentito il Consiglio di amministrazione. Il testo risultante è trasmesso alle Facoltà, ai Dipartimenti e alla Conferenza degli studenti che faranno pervenire entro 60 giorni le loro eventuali osservazioni. Il Senato accademico, sentito nuovamente il Consiglio di amministrazione in caso di modifiche, assume la delibera definitiva a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Espletate le procedure di legge, il Regolamento è emanato con decreto rettorale.
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Art. 12 - Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità
La gestione finanziaria e contabile è disciplinata dal Regolamento d'ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità. Tale Regolamento viene emanato dal Rettore, previa delibera a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di amministrazione, sentito il parere del Senato accademico, delle Facoltà e dei Dipartimenti, espletate le procedure di legge.
Le eventuali modifiche sono deliberate con le medesime procedure.
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Art. 13 - Regolamento didattico d'ateneo
Il Regolamento didattico d'ateneo disciplina l'ordinamento degli studi in base ai quali l'Università rilascia titoli con valore legale. Esso elenca altresì gli insegnamenti attivabili in relazione ai rispettivi ordinamenti e definisce le norme generali riguardanti i corsi e le attività formative di cui all'art. 6 della legge 19.11.1990, n. 341 e i servizi di sostegno alla didattica di cui all'art. 12 della legge 2.12.1991, n. 390.
Il Regolamento didattico è deliberato, a maggioranza assoluta dei componenti, dal Senato accademico, secondo le proposte delle Facoltà, sentite le singole strutture didattiche interessate e la Conferenza degli studenti. Esso viene inviato al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica per l'approvazione. Nel caso il Ministero non si pronunci entro 180 giorni dal ricevimento, il Regolamento si intende approvato ed è emanato con decreto del Rettore.
Le eventuali modifiche sono deliberate con le medesime procedure.
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Art. 14 - Regolamento per il tutorato
Il Regolamento istitutivo del tutorato ai sensi dell'art. 13 della legge n. 341/1990 è emanato, a maggioranza assoluta dei componenti, dal Senato accademico, sentita la Conferenza degli studenti, e costituisce appendice del Regolamento didattico. I servizi di tutorato per ciascuna Facoltà sono definiti nei rispettivi regolamenti.
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Art. 15 - Regolamenti di Facoltà
I Regolamenti di Facoltà determinano, in conformità al Regolamento didattico d'Aeneo, alle norme stabilite nel Regolamento generale d'Ateneo e nel rispetto della libertà di insegnamento, le modalità di esercizio della rispettiva autonomia didattica, secondo quanto stabilito nel comma 2 dell'art. 11 della legge n. 341/1990. I Regolamenti sono deliberati, a maggioranza assoluta dei componenti, dai rispettivi Consigli di Facoltà e approvati dal Senato accademico, cui spetta accertare che non contengano disposizioni in contrasto con prescrizioni di legge o con lo Statuto o con i Regolamenti d'ateneo. Il Senato accademico può chiederne con atto motivato il riesame.
Le eventuali modifiche sono approvate con le medesime procedure.
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Art. 16 - Regolamenti delle strutture e dei servizi
I Regolamenti delle strutture e dei centri di servizio dotati ai sensi del presente Statuto di autonomia, contenenti l'indicazione degli scopi, degli organi e delle regole di funzionamento, sono approvati dai rispettivi consigli o dai consigli delle strutture che ne promuovono la costituzione a maggioranza assoluta dei componenti.
I Regolamenti sono emanati con decreto del Rettore, previo esame del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, che possono richiederne con atto motivato il riesame e cui spetta accertare che non contengano disposizioni in contrasto con prescrizioni di legge o con lo Statuto o con i Regolamenti d'Ateneo.
Le eventuali modifiche sono deliberate con le medesime procedure.
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