Modulistica per le comunicazioni del Codice di Comportamento
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Art. 4 - Regali, compensi e altre utilità
- Il personale non chiede, né sollecita, e non accetta, direttamente o indirettamente, regali e/o altre utilità, né sotto forma di denaro contante o altro strumento di pagamento sostitutivo del denaro (buoni acquisto, ricariche prepagate, carte telefoniche e altro) né sotto forma di sconto. Restano esclusi solo i regali di modico valore ricevuti occasionalmente nell’ambito delle normali relazioni di cortesia e nell’ambito delle consuetudini locali o internazionali. Per regali o altra utilità di modico valore si intendono quelli non superiori, in via orientativa, ad euro 150; detto importo costituisce anche il valore complessivo massimo, per anno solare, in caso cumulo di più regali o utilità.
- Il personale che opera nell’area dei contratti pubblici e che a qualsiasi titolo intrattiene rapporti con fornitori dell’Ateneo non accetta né sollecita da questi ultimi regali o altre utilità, nelle forme indicate al comma 1, nemmeno di modico valore.
- Indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato, i/le dipendenti in ogni caso non chiedono, per loro stessi/stesse o per altri/altre, regali o altre utilità, neanche di modico valore, a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto di competenza della propria struttura. Tale divieto opera in particolare nei rapporti con soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti alle competenze della struttura cui i/le dipendenti afferiscono e nei rapporti con soggetti nei cui confronti sono chiamati a svolgere o a esercitare attività o potestà proprie del ruolo ricoperto.
- Il personale è tenuto a comunicare, tempestivamente e tramite l’apposita procedura online, al/alla Responsabile della struttura di afferenza il ricevimento di regali e/o di altre utilità fuori dai casi consentiti dal presente articolo. In particolare, nel caso il personale si trovasse a ricevere regali e/o altre utilità, tanto sul posto di lavoro quanto al di fuori della sede lavorativa, da parte di soggetti terzi che abbiano interesse diretto od indiretto alle attività, valutazioni, scelte, indirizzi, provvedimenti, comportamenti amministrativi di competenza del/della dipendente o comunque della struttura presso la quale questo opera, questi sono consegnati tempestivamente, a cura dello stesso personale, all’Amministrazione, che provvede a farsi carico della restituzione oppure, qualora la restituzione non fosse possibile, a devolverli in beneficenza.
- Il personale non accetta incarichi di collaborazione, di qualsiasi tipologia e a qualsiasi titolo, conferiti da enti privati, anche senza scopo di lucro, che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente all’assegnazione all’ufficio, un interesse economico significativo in decisioni o attività dell’ufficio di appartenenza. Sono esclusi dall’anzidetta categoria di enti privati, gli enti previsti nell’Elenco delle amministrazioni pubbliche (inserite nel conto economico consolidato, individuate ai sensi dell’art. 1, comma 3 della Legge n. 196/2009), gli enti partecipati in misura maggioritaria da una pubblica amministrazione e i soggetti giuridici generati nell’ambito delle attività di trasferimento tecnologico.
- Il/La Responsabile di ogni struttura organizzativa, sulla base delle comunicazioni inoltrate dai collaboratori/collaboratrici e delle informazioni in proprio possesso, vigila sulla corretta applicazione del presente articolo, al fine di preservare l’imparzialità, l’immagine e la reputazione dell’istituzione universitaria.
Art. 5 - Conflitto di interessi e obbligo di astensione
Dichiarazioni:
- Sono identificate quali situazioni di conflitto di interessi quelle situazioni nelle quali l’attività istruttoria e/o decisionale del personale possa venir compromessa a causa di interessi privati, quali interessi privati di natura finanziaria e non finanziaria, mettendo a rischio il rispetto della legge, dei doveri di imparzialità, di trasparenza e di buon andamento dell’azione amministrativa.
- Le situazioni di conflitto possono avere natura attuale o potenziale. Il conflitto di interessi attuale si manifesta quando sussiste una situazione quale indicata nel comma 1 del presente articolo. Il conflitto è potenziale quando, in base ad una valutazione prudenziale, la condizione in cui viene a trovarsi il personale potrebbe determinare, in relazione a possibili evoluzioni, una situazione di conflitto di interessi attuale con pregiudizio per il rispetto dei doveri di imparzialità, di legalità, di trasparenza e di buon andamento dell’azione amministrativa.
- In riferimento ai commi 1 e 2, il personale si astiene dallo svolgere qualsiasi attività o dal prendere o partecipare all’adozione di decisioni inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi privati personali, del/della coniuge o di conviventi, di parenti e affini entro il secondo grado, ovvero di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, o di soggetti od organizzazioni con cui il personale in prima persona o il/la coniuge abbia cause pendenti o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, o ancora di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, finanziaria e non finanziaria. Il personale si astiene in ogni altro caso in cui ritenga che sussistano gravi ragioni di convenienza, anche non strettamente connesso alle proprie mansioni.
- Qualora ritenga sussistere un conflitto, anche potenziale, tra le attività del proprio ufficio e un interesse proprio o degli altri soggetti indicati al precedente comma 3, il personale ne dà comunicazione al/alla Responsabile della struttura organizzativa di afferenza. La comunicazione è resa con tempestività e in forma scritta, tramite apposita procedura online, prima di compiere atti, e reca ogni informazione utile a valutare la rilevanza del conflitto.
- Assunte le informazioni necessarie, il/la Responsabile della struttura si esprime sulla rilevanza del conflitto di interessi e decide sull’astensione e, ove lo ritenga, assegna ad altro personale l’espletamento dell’attività, dandone comunicazione al personale in situazione di conflitto d’interessi.
- Nel caso il conflitto di interessi riguardi un/una Dirigente, la comunicazione è indirizzata al/alla Direttore/Direttrice Generale dell’Università che decide in merito; qualora il conflitto riguardi il/la Direttore/Direttrice Generale, la decisione compete al/alla Rettore/Rettrice.
Conflitto di interessi - Area contratti pubblici
Procedura per rendere le autodichiarazioni in ordine a conflitti di interesse e alle relative verifiche nell'ambito dei Bandi di gara e contratti.
Art. 7 - Comunicazione degli interessi finanziari
Dichiarazione:
- Entro quindici giorni dall’assegnazione all’ufficio, il personale comunica per iscritto, al/alla Responsabile della struttura di afferenza, tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione, in qualunque modo retribuiti, che lo stesso abbia in corso o abbia avuto negli ultimi tre anni, con soggetti privati, come definiti al comma 5 dell’art. 4. Nella comunicazione, che deve essere resa con le modalità stabilite dall’apposita procedura online, il personale deve precisare:
- se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;
- se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all’ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate. - Il/La Responsabile della struttura valuta, di norma entro sette giorni dalla ricezione della comunicazione, se quanto comunicato dal personale determini una situazione di conflitto di interessi generalizzata e permanente in relazione alla posizione di lavoro ed alle funzioni ad esso assegnate, o una situazione di conflitto di interessi riferita ad un singolo procedimento o attività di competenza dell’ufficio al quale esso è assegnato.
- Se il/la Responsabile ravvisa una situazione di conflitto di interessi generalizzata e permanente in relazione alla posizione di lavoro ed alle funzioni assegnate al personale, provvede ad assegnare ad esso, previo accordo con il/la Dirigente competente in materia di gestione del personale e/o con il Direttore/Direttrice Generale, altra posizione di lavoro e/o funzioni mediante comunicazione scritta.
- Se la situazione di conflitto di interessi riguarda, invece, singoli procedimenti o attività, il/la Responsabile della struttura procede o assegnando ad altro personale il procedimento o attività o avocando a sé il procedimento/attività.
Art. 17 - Disposizioni particolari per il personale dirigente (comunicazione degli interessi finanziari)
- Omissis.
- Omissis.
- Omissis.
- Il personale dirigente adempie, secondo le modalità ed entro i termini definiti dall’Amministrazione, ai doveri di dichiarazione e di produzione documentale previsti dalle vigenti disposizioni di legge rispetto a situazioni di inconferibilità e incompatibilità nonché a conflitti di interessi anche potenziali, prima di assumere le proprie funzioni e, se del caso, provvede ad un aggiornamento delle dichiarazioni durante il periodo di incarico. In particolare, comunica all’Ateneo le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possa porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica svolta. I soggetti di cui al comma 1 dichiarano, inoltre, se hanno parenti o affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con la struttura che dovranno dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti alla stessa.
- Omissis.
- Omissis.
- Omissis.
- Omissis.
- Omissis.
- Omissis.
- Omissis.
- Omissis.
Art. 18 - Contratti e atti negoziali
- Nella conclusione di accordi e negozi e nella stipula di contratti per conto dell’Ateneo, e nella fase di esecuzione degli stessi, il personale non ricorre a mediazione di terzi, né corrisponde o promette ad alcuna utilità a titolo di intermediazione, per facilitare o per aver facilitato la conclusione o l’esecuzione del contratto.
- Il personale non cura, per conto dell’Ateneo, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell’art. 1342 del Codice civile. Nel caso in cui l’Ateneo concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali il personale abbia concluso contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, questo si astiene dal partecipare all’adozione delle decisioni e alle attività relative all’esecuzione del contratto, redigendo verbale scritto di tale astensione da conservare agli atti dell’ufficio.
- Il personale che curi accordi o negozi ovvero stipuli contratti a titolo privato, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell’art. 1342 del Codice civile, con persone fisiche o giuridiche con le quali abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento e assicurazione, per conto dell’Ateneo, ne informa per iscritto il/la Dirigente della struttura.
- Qualora sia il/la Dirigente a trovarsi nelle situazioni previste ai commi 2 e 3, la comunicazione scritta deve essere resa da questo al/alla Direttore/Direttrice Generale.
- Il personale che riceva, da persone fisiche o giuridiche partecipanti a procedure negoziali nelle quali l’Ateneo sia parte, rimostranze orali o scritte sull’operato dell’ufficio o su quello dei/delle propri/proprie collaboratori/collaboratrici, ne informa immediatamente, di regola per iscritto, il/la proprio/propria superiore gerarchico/gerarchica o funzionale.
Ultima modifica
Venerdì, 20 Febbraio, 2026 - 13:53