Iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore

Ai sensi della legge 12 aprile 2022 n. 33, dei decreti ministeriali n. 930 del 29 luglio 2022 e n. 933 del 2 agosto 2022 e della delibera del Senato Accademico in data 13 settembre 2022, è possibile iscriversi contemporaneamente a due corsi di istruzione superiore alle condizioni sotto specificate.

Come presentare la domanda di contemporanea iscrizione

La domanda si presenta online accedendo al servizio Istanza di doppia iscrizione.

Dal 2024, è possibile autenticarsi al portale unimi.it per accedere ai servizi di iscrizione anche tramite SPID. Maggiori dettagli alla pagina Registrazione.

La domanda deve essere presentata per il secondo corso a cui lo studente intende iscriversi. Bisogna pertanto essere già iscritti ad un altro corso di questo Ateneo oppure ad un corso di un’altra Università o AFAM.

Con la compilazione della domanda di doppia iscrizione, il sistema consente di procedere con l’iscrizione al secondo corso sotto condizione, in attesa che la domanda sia valutata.

Gli studenti iscritti ad anni successivi al primo presso questo Ateneo che intendano iscriversi contemporaneamente ad un secondo corso presso altro Ateneo dovranno presentare la richiesta di contemporanea iscrizione al secondo Ateneo.

Valutazione della domanda e comunicazione dell’esito

La domanda sarà presa in carico dalla segreteria studenti del secondo corso a cui lo studente è interessato e per cui ha fatto la domanda di doppia iscrizione.

L’esito della valutazione sarà inviato via mail (alla casella di Unimi per gli studenti già iscritti e alla casella  personale indicata in fase di registrazione al portale nel caso in cui l’iscrizione al corso non sia stata effettuata).

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Contatti
Requisiti per la valutazione positiva della domanda

Uno studente può iscriversi contemporaneamente a due corsi di questo Ateneo oppure ad un corso di questo Ateneo e ad un corso di altro Ateneo (anche straniero) o AFAM a condizione che si scelgano:

  • due corsi di laurea triennali, magistrali o a ciclo unico che appartengono a classi di laurea/laurea magistrale diverse e che si differenzino per almeno due terzi delle attività formative, con riferimento ai settori scientifico disciplinari delle attività di base, caratterizzanti e affini per quanto riguarda i corsi di laurea/laurea magistrale e con riferimento ai settori scientifico disciplinari per quanto riguarda gli altri corsi;
  • un corso di laurea e uno di laurea magistrale;
  • un corso di laurea, triennale o magistrale e uno di dottorato di ricerca;
  • un corso di laurea, triennale o magistrale, e uno di master;
  • un corso di laurea, triennale o magistrale, e uno di specializzazione non medica;
  • due corsi di master, purché non si tratti dello stesso master anche presso due università;
  • un corso di master e uno di specializzazione, previa approvazione dei rispettivi Organi collegiali, che devono verificare se sussistano le condizioni per l'acquisizione delle conoscenze e delle competenze necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi di ciascun percorso;
  • un corso di dottorato di ricerca e uno di specializzazione non medica, previa approvazione dei rispettivi Organi collegiali, che devono verificare se sussistano le condizioni per l'acquisizione delle conoscenze e delle competenze necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi di ciascun percorso;
  • un corso di dottorato di ricerca e uno di specializzazione medica alle condizioni stabilite nel DM 226 del 14 dicembre 2021;
  • un corso di dottorato di ricerca e uno di master, previa approvazione dei rispettivi Organi collegiali, che devono verificare se sussistano le condizioni per l'acquisizione delle conoscenze e delle competenze necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi di ciascun percorso.

Resta fermo l’obbligo del possesso dei titoli di studio richiesti dalla normativa nazionale e dai regolamenti di Ateneo per l’iscrizione ai diversi livelli dei corsi di studio.

Nel caso di iscrizione a due corsi a numero programmato locale, lo studente deve essere collocato in posizione utile nelle graduatorie di entrambi i corsi.

Le attuali regole di Ateneo consentono d’ufficio, senza previa domanda, la contemporanea iscrizione tra i seguenti corsi sia interni che esterni all’Ateneo, purché siano rispettati gli obblighi di frequenza laddove previsti:

  • due o più corsi di perfezionamento;
  • i corsi di perfezionamento e i corsi singoli;
  • un corso di Master, i corsi di perfezionamento e i corsi singoli;
  • un corso di dottorato di ricerca, i corsi di perfezionamento e i corsi singoli;
  • un corso di specializzazione, i corsi di perfezionamento e i corsi singoli;
  • un corso di laurea, triennale o magistrale, e i corsi di perfezionamento;
  • un corso di laurea, triennale o magistrale, e i corsi singoli solo di altro ateneo: in tal caso non è consentita la convalida dei corsi singoli nella carriera in svolgimento presso questo Ateneo.

Gli studenti iscritti nella posizione di fuori corso non possono iscriversi ad un secondo corso di studio.

Gli studenti iscritti ai corsi che rilasciano titoli doppi (double degree) non possono iscriversi ad un secondo corso di studio; possono invece iscriversi gli studenti iscritti ai corsi che rilasciano titoli congiunti (joint degree).

Non è possibile iscriversi a due corsi che prevedono entrambi la frequenza obbligatoria, a meno che l’obbligo di frequenza non riguardi solo attività di laboratorio e di tirocinio. 

L’iscrizione contemporanea a due corsi a numero programmato a livello nazionale sarà disciplinata da apposito decreto ministeriale, come previsto dalla legge 12 aprile 2022, n. 33.

Non è consentita la doppia iscrizione contemporanea a:

  • due corsi di dottorato di ricerca;
  • due corsi di specializzazione.
Tasse e contributi

Per la contemporanea iscrizione presso due atenei della Regione Lombardia la tassa regionale è versata all’ateneo di prima iscrizione.

Per la contemporanea iscrizione presso questo Ateneo e presso un Ateneo o AFAM di altra Regione la tassa regionale deve essere versata presso entrambi gli Atenei.

Gli studenti iscritti a due corsi di questo Ateneo devono l’imposta di bollo richiesta con la prima rata e la seconda rata (se dovuta in base al Regolamento tasse e contributi anno accademico 2023/2024) per entrambe le iscrizioni.

In base all’articolo 13 del Regolamento tasse e contributi anno accademico 2023/2024, emanato con decreto rettorale.0025021/23 del 23 giugno 2023, la prima rata non è rimborsabile, anche se relativa ad una iscrizione sotto condizione.

Norme sul diritto allo studio

Lo studente che si iscrive contemporaneamente a due corsi di studio individua una delle due iscrizioni come riferimento per accedere ai benefici previsti dalla normativa vigente in materia di diritto allo studio, per tutto il periodo di contemporanea iscrizione ai due corsi di studio. Lo studente già iscritto ad un corso di studio in anni successivi al primo non può individuare la seconda iscrizione, quale riferimento ai fini dei benefici per il diritto allo studio, se ha già usufruito di benefici del diritto allo studio per la prima iscrizione.

Ai fine della maggiorazione dell’importo della borsa di studio prevista dall’articolo 6, comma 3, del decreto del Ministro dell’università e della ricerca 17 dicembre 2021, n. 1320, lo studente deve mantenere, per entrambi i corsi di studio ai quali è iscritto, i requisiti di merito previsti dal predetto decreto.

Per gli studenti beneficiari della borsa di studio, è previsto l’esonero, totale o parziale, dal versamento del contributo onnicomprensivo annuale, per entrambe le iscrizioni, in presenza dei requisiti previsti.