Contratto di formazione specialistica

All'atto dell'iscrizione alla Scuola di Specializzazione, il medico stipula con l'Ateneo uno specifico contratto di formazione specialistica per un periodo complessivo pari alla durata legale del corso (stipulato ai sensi del D. Lgs. 368/1999) sostituisce la borsa di specializzazione medica regolamentata dal precedente (D.Lgs. 257/91).

Il contratto, che viene stipulato con l’Università degli Studi di Milano e la Regione Lombardia, non dà in alcun modo diritto né all’accesso ai ruoli, né all'istituzione di alcun rapporto di lavoro sia con il Servizio Sanitario Nazionale che con l’Università.

Ai fini previdenziali, il medico in formazione specialistica è iscritto alla gestione separata del lavoro autonomo dell’INPS. Questo contratto prevede la tutela della maternità in base alle disposizioni della Legge 151/2001.

Lo specializzando non può esercitare attività libero-professionale all’esterno delle strutture assistenziali in cui si effettua la formazione, né può accedere a rapporti convenzionali o precari con il Servizio Sanitario Nazionale o enti e istituzioni pubbliche o private, per l'intera durata della formazione specialistica.

Il medico, fermo restando il principio del tempo pieno può, sostituire a tempo determinato i medici di medicina generale convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale ed essere iscritto negli elenchi della guardia medica notturna, festiva e turistica, ma può essere impiegato solo in caso di scarsa disponibilità dei medici già iscritti nei predetti elenchi (art 19, comma 11, Legge 28 dicembre 2001, n. 448).

Riferimenti normativi

Il contratto di formazione specialistica istituito con il D.Lgs n. 368/99 sostituisce la borsa di specializzazione medica regolamentata dal precedente D.Lgs. 257/91.

Il contratto in breve

Il medico in formazione specialistica si impegna ad assolvere a un programma settimanale complessivo da ripartirsi tra attività teoriche e pratiche, secondo quanto stabilito dall’ordinamento didattico della Scuola.

L’impegno richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale medico del Servizio Sanitario Nazionale a tempo pieno.

 

Per rilevare le presenze durante tutto il periodo di formazione e permettere una corretta gestione del contratto, è stato predisposto un foglio firma giornaliero da compilare, a cura del tutor, per ciascun medico in formazione.

Nel foglio firme vanno riportate tutte le assenze, comprese quelle relative a partecipazione a convegni, seminari e conferenze nell’ambito del percorso formativo.

É la Segreteria didattica della Scuola di Specializzazione a inviare la rilevazione delle presenze mensili all'ufficio competente ([email protected]).

 

Al medico in formazione specialistica, per tutta la durata legale del corso, è corrisposto un trattamento economico annuo omnicomprensivo di 25.000 euro per i primi due anni di specializzazione e di 26.000 euro per i successivi, esente dall’imposta sul reddito delle persone fisiche e corrisposto in rate mensili posticipate.

Il trattamento economico è composto da una quota fissa e una variabile:

  • la quota fissa è pari a 22.700 euro lordi per ciascun anno
  • la quota variabile è pari a 2.300 euro annui lordi per i primi due anni di corso e a 3.300 euro annui lordi per gli anni di corso successivi.

Tale trattamento è comprensivo di tutti gli oneri contributivi a carico dei contraenti: sia la quota dei due terzi a carico dell’Ateneo che la quota di un terzo a carico del medico in formazione specialistica. 

Le assenze per motivi personali vanno richieste alla Direzione della Scuola utilizzando l'apposito modulo e:

  • non possono essere superiori a 30 giorni lavorativi complessivi per anno accademico
  • non devono pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi formativi
  • non vanno recuperate
  • non danno luogo a sospensioni del trattamento economico.

Non vengono incluse nelle assenze per motivi personali quelle dovute alla partecipazione a convegni, congressi, corsi e seminari preventivamente autorizzati dalla Direzione della Scuola come attività formativa.

Gli impedimenti temporanei superiori ai 40 giorni lavorativi consecutivi, determinano la sospensione del periodo di formazione e l’obbligo per lo specializzando di recuperare le assenze effettuate.

In questi casi, la Direzione della Scuola deve comunicare l’assenza dello specializzando alla Direzione Trattamenti Economici e Lavoro Autonomo, Ufficio contratti di Formazione e Ricerca. Durante il periodo di sospensione, al medico in formazione viene corrisposta esclusivamente la parte fissa del trattamento economico e solo per un periodo di tempo complessivo di massimo 1 anno oltre la durata legale del corso.

  • per sospensione dovuta a gravidanza, la specializzanda deve seguire procedura indicata dall’Ufficio Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro
     
  • l’assenza per malattia va giustificata con certificato telematico, rilasciato dal proprio medico di base o da un medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale.
    Lo specializzando è tenuto a dare immediata notizia dell’assenza alla Direzione della Scuola e a comunicare, al massimo entro il giorno successivo l’inizio della malattia, il numero di protocollo del certificato telematico (PUC, leggibile in alto a sinistra) e la durata della malattia via e-mail sia a:
    • [email protected]
    • all’indirizzo e-mail istituzionale della Direzione della Scuola di Specializzazione.

Per una corretta compilazione del certificato medico, lo specializzando deve indicare come destinatario l’Università degli Studi di Milano.

Al termine del periodo di sospensione la Direzione della Scuola è tenuta a comunicare all’indirizzo [email protected], la data di ripresa dell’attività formativa dello specializzando.

Gli impedimenti temporanei inferiori a 40 giorni lavorativi consecutivi non rientrano tra le assenze per motivi personali (nota MIUR n. 3750 del 06/02/2019).
Anche in questo caso l’assenza per malattia deve essere giustificata mediante certificato telematico, secondo le modalità illustrate nel paragrafo precedente. 

Assenze ingiustificate prolungate comportano la risoluzione del contratto. Si considera prolungata assenza ingiustificata, l'assenza non preventivamente autorizzata che non permetta il raggiungimento degli obiettivi formativi; tali assenze dovranno essere immediatamente comunicate dalla Direzione della Scuola all’Ufficio contratti di Formazione e Ricerca, per gli adempimenti necessari.

Le studentesse iscritte alle scuole di specializzazione hanno diritto alla tutela della maternità.

La formazione deve essere obbligatoriamente sospesa durante il periodo di astensione obbligatoria e successivamente recuperata. Durante l’assenza spetta solo il trattamento economico fisso.

L'azienda sanitaria presso cui il medico in formazione specialistica svolge l'attività formativa provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale. Non è contemplata la copertura per colpa grave.

La formazione specialistica può svolgersi anche in strutture sanitarie all'estero, nell’ambito dei rapporti di collaborazione didattico scientifica integrata tra università, in conformità al programma formativo personale del medico e su indicazione del Consiglio della Scuola.

Il periodo di permanenza non deve essere superiore a 18 mesi complessivi, fermo restando che lo specializzando dovrà sostenere l’esame annuale di profitto entro le scadenze previste.

La delibera della Scuola che autorizza il periodo di formazione all’estero deve essere inoltrata alla Direzione Segreterie Studenti e Diritto allo Studio e alla Direzione Trattamenti Economici e Lavoro Autonomo e sarà cura della Scuola stessa segnalarlo sul foglio presenze giornaliero.

Affinché il medico in formazione possa svolgere la propria attività presso le aziende ospedaliere all'estero, è necessario che il Direttore della Scuola prenda contatto con gli uffici competenti dell’ateneo di destinazione, che deve fornire tutte le istruzioni operative per garantire l’estensione della copertura assicurativa durante il periodo di permanenza all’estero.

 

Cause di risoluzione anticipata del contratto
 

Sono causa di risoluzione anticipata del contratto:

  • la rinuncia al corso di studi da parte del medico in formazione specialistica
  • la violazione delle disposizioni in materia di incompatibilità
  • le prolungate assenze ingiustificate ai programmi di formazione o il superamento del cosiddetto periodo di comporto, corrispondente a 12 mesi, in caso di malattia
  • il mancato superamento delle prove stabilite per il corso, da ogni singola scuola di specializzazione.

E’ causa di risoluzione anche la grave violazione del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Università degli Studi di Milano.

Nelle circolari allegate, rivolte ai direttori delle Scuole di Specializzazione in Medicina e Chirurgia sono indicati:

  • i principali adempimenti amministrativi a cui sono tenute le Scuole
  • indicazioni sulla gestione delle assenze.