Organismo preposto al benessere degli animali

Compiti

Il Decreto Legislativo 26/2014 prevede che ciascun ente istituisca un Organismo Preposto al Benessere degli Animali (OPBA) i cui compiti, dettagliati nell’art. 26 del Decreto, sono brevemente riportati di seguito:

  • consigliare il personale su questioni relative al benessere degli animali
  • consigliare il personale nell’applicazione del Principio delle 3R
  • esprimere parere sui progetti di ricerca
  • definire e rivedere i processi operativi interni di monitoraggio, di comunicazione e di verifica legati al benessere degli animali
  • seguire lo sviluppo e l’esito dei progetti di ricerca, individuando e fornendo consulenza su elementi che contribuiscono ulteriormente al principio delle 3 R
  • fornire consulenza in merito ai programmi di reinserimento degli animali

In aggiunta a quanto previsto dal D.lgs 26/2014, spetta all’OPBA d’Ateneo esprimere pareri su profili etici concernenti l’attività scientifica non sperimentale coinvolgente esclusivamente animali e materiali biologici da essi derivati e pareri, ove richiesti, ai fini delle pubblicazioni scientifiche.

Principio delle 3 R

L’Organismo preposto al benessere degli animali nello svolgimento dei compiti previsti dalla legge, pone particolare attenzione al Principio delle 3R: Replacement (sostituzione) Reduction (riduzione) Refinement (perfezionamento)

Secondo il Principio delle 3R, il ricercatore deve:

  • cercare, con il maggiore sforzo possibile, di sostituire il proprio modello animale con un modello alternativo - Replacement;
  • ridurre il numero di animali utilizzati in un certo protocollo sperimentale - Reduction;
  • agire per migliorare le tecniche di allevamento, di alloggiamento, di cura e di impiego degli animali - Refinement.